CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n 16627-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 94, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro COMUNE di FRASCATI, in persona del sindaco in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 17480/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16627/2021 Numero sezionale 4975/2022 Numero di raccolta generale 19650/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza del Tribunale di Roma che, quale giudice dell’appello territoriale, ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione del Galeotti avverso estratto di ruolo, per annullamento del credito ai sensi del d.l. 119/2018, affermando il Tribunale che la cartella era stata notificata e che quindi non vi era più luogo all’opposizione cosiddetta recuperatoria. Resiste con controricorso il Comune di Frascati. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in appello ritualmente, costituita, è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Il solo ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insisto nella propria prospettazione. Il ricorso per cassazione è articolato su tre motivi: 1) Erronea pronuncia circa la carenza di interesse ad agire dell’istante per violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'articolo 615, comma 1 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente affermato il Tribunale la carenza di interesse ad agire per mancata effettuazione di atti esecutivi. 2) Erronea pronuncia circa la richiesta riforma della sentenza di primo grado relativamente alla regolazione delle spese di lite: violazione e falsa Ric. 2021 n. 16627 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16627/2021 Numero sezionale 4975/2022 Numero di raccolta generale 19650/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 3) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 3 cod. proc. civ. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto il Giudice di Pace aveva il potere di compensare le spese di lite, in luogo dell’applicazione del criterio della soccombenza virtuale (si veda sul punto Cass. n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187 - 01), e, pertanto, la questione era quella dell’esistenza dei presupposti legali della compensazione. Il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non ha specificatamente indicato se il contenuto dell’atto di appello fosse solo la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale, o fosse anche la falsa applicazione della norma sulla compensazione delle spese per cui ne sarebbero mancati i presupposti applicativi. Detto punto concerne l’aspetto decisivo, perché in mancanza di detta impugnazione si è formato giudicato in ordine alla sussumibilità della fattispecie nella norma sulla compensazione delle spese. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione, giusta l’orientamento di questa Corte già richiamato con riferimento ai precedenti due motivi (si veda, altresì, Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 01). A tanto consegue che tutti e tre i motivi proposti dal Galeotti sono inammissibili. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 16627 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16627/2021 Numero sezionale 4975/2022 Numero di raccolta generale 19650/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16627 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A