CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]fv10; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Proc:uratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 2 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA] rinvenuta nella disponibilità di IANNELLO Salvatore; il provvedimento veniva disposto nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPIAGGIA in relazione a 234 reati (appropriazione indebita, truffa, falso in atto pubblico e scrittura privata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona). 2. IANNELLO Salvatore ha avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'illegittimità del sequestro conseguente alla buona fede dell'acquirente della vettura alienata dallo SPIAGGIA. 3. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3 dicembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame rimarcando la sussistenza degli elementi costitutivi dell'impugnato sequestro preventivo; lo SPIAGGIA non poteva trasferire la proprietà dell'autovettura in quanto non era proprietario della stessa, sottratta al legittimo proprietario mediante il compimento del reato di appropriazione indebita con la «conseguenza che i successivi acquisti devono esser effettuati a non domino». I giudici del riesame hanno affermato, inoltre, che solo l'originario proprietario della vettura (la società [OSCURATO:SOCIETA].) ha diritto all'eventuale restituzione del bene sottoposto a sequestro e che, di conseguenza, lo IANNELLO non può vantare alcun diritto alla restituzione del bene -anche in considerazione del mancato decorso del termine di usucapione-, potendo esclusivamente agire nei confronti dello SPIAGGIA per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale distrettuale ha, infine, sottolineato l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo «che la libera disponibilità del veicolo di cui trattasi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato in ordine alla possibilità che il medesimo venga venduto a terzi così rendendo maggiormente difficoltosa la restituzione all'avente diritto». 4. Salvatore IANNELLO, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame. 5. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e degli artt. 111 e 125 Cost. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo; Il ricorrente è totalmente estraneo ai fatti oggetto di indagine ed ha acquistato in buona fede la vettura Maserati in sequestro, circostanze ostative all'applicazione del vincolo ablativo per carenza del periculum in mora. Lo IANNELLO è titolare di un diritto di proprietà sulla vettura in sequestro, diritto valido ed efficace fino a quando il soggetto legittimato agirà innanzi al giudice civile per far dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto stipulato con lo SPIAGGIA. Il periculum in mora non sussiste in quanto il reato è già consumato, il danno è già stato prodotto e lo SPIAGGIA non ha più alcun potere sul bene in sequestro. La motivazione impugnata viola l'art. 125 della Cost. nella parte in cui afferma che il ricorrente non è titolare di un valido diritto di proprietà, con conseguente illegittimo sconfinamento in valutazione di competenza esclusiva del giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Deve, in via preliminare, rilevarsi che il ricorso è stato proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'attuale ricorrente, terzo interessato e non indagato nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo; per quel che risulta dal ricorso, allo stesso non è stata allegata la procura speciale, né detta procura è stata rinvenuta agli atti del proc:edimento di legittimità; attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di riesame, non rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma esclusivamente la nomina quale difensore dell'IANELLO effettuata 11 novembre 2021 in occasione della redazione del verbale di sequestro della vettura sopraindicata. 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di rigetto della richiesta di riesame (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rvi, 247440; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722 - OrSez. 2, Sentenza n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580 - 01). Tale orientamento trova fondamento nell'affermazione,, condivisa da questo collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2, n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1, n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in