CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21772/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1192/2023depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. La vicenda processuale origina dall’ opposizione di Ecap – Agrigento aldecreto ingiuntivo emesso in data 17/03/2017 su ricorso presentato daC.E.A.C.NET.COM innanzi al Tribunale di Palermo, con il quale le eraNumero registro generale 2202/2024Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 21772/2026Data pubblicazione 25/06/2026stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 9.109,52, qualecorrispettivo per i servizi di assistenza e aggiornamento software,risultanti da fatture per le quali ammetteva di essere debitrice di unaparte di esse, ma non di altre in ragione del recesso comunicato conraccomandata alla società ingiungente.2. Si costituiva in giudizio la C.E.A.C.NET.COM contestando l'efficacia delrecesso operato dalla opponente in quanto inviato all'indirizzo diPalermo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A e non al nuovo indirizzo nelCortile [OSCURATO:PERSONA] n. 12, ove la società si era trasferita, affermandoche la opponente fosse a conoscenza del nuovo indirizzo poiché allastessa comunicato per le vie brevi, oltre che indicato in tutte le fatturee note-costo successivamente trasmesse.3. Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo opposto inragione del parziale pagamento di alcuni importi portati nelle fatture, eper il resto, ritenendo inefficace e comunque non adeguatamenteprovata la comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale in esseretra le parti, condannava l’opponente al pagamento del residuo importodi € 5.799,28 portato nelle rimanenti fatture, liquidando le spese delgiudizio a favore della parte opposta.4. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA].5. Costituitasi la società appellata, la Corte d’Appello di Palermo lorigettava con sentenza n. 1192/2023 del 21/06/2023, condannandol’appellante alle spese.6. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la ECAP proponeora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.7. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto attivitàdifensiva.Motivi della decisioneNumero registro generale 2202/2024Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 21772/2026Data pubblicazione 25/06/20268. Con unico motivo la ricorrente denunzia ex art. 360, n. 3 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e 145 comma 1c.p.c.9. Si duole che la corte d'appello abbia ritenuto che nel caso concreto nonpossa operare la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c.,in quanto ha ritenuto sussistere elementi concreti da cui l'odiernaricorrente avrebbe dovuto desumere che C.E.A.C.NET.COM non avevaavuto effettiva conoscenza del recesso esercitato con la letteraraccomandata depositata in atti, spedita il 3.07.2015, sulla qualerisultava il contrassegno di [OSCURATO:PERSONA] di mancato recapito.10. Il motivo è infondato.11. La disdetta contrattuale costituisce atto recettizio soggetto alladisciplina degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che ènecessario che l’atto risulti concretamente pervenuto nella sfera diconoscibilità del destinatario, dovendo essere identificabile il soggettoche abbia ricevuto o eventualmente rifiutato la consegna, specie ovedestinataria sia una persona giuridica (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845del 27/10/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8006 del 02/04/2009; Cass.Sez. 1 -, Sentenza n. 689/2005).12. In presenza di contestazioni sull’avvenuta consegna dellaraccomandata, e in difetto di elementi certi desumibili dall’avviso diricevimento, spetta al giudice del merito verificare l’esito dell’inviomediante valutazione complessiva delle risultanze probatorie,trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in sede dilegittimità.13. In particolare, l'atto di parte inviato con raccomandata a mezzo delservizio postale, si presume giunto a destinazione sulla basedell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur inmancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, qualora il destinatariocontesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo alNumero registro generale 2202/2024Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 21772/2026Data pubblicazione 25/06/2026mittente l'onere della prova del detto ricevimento (Cass. n.31845/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018).14. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto inverocorretta applicazione di tale principio, pervenendo con motivazioneesaustiva e priva di incongruenze a escludere l’operatività dellapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. in quanto lacomunicazione di recesso inviata dall’odierna ricorrente alla società nonrisultava pervenuta all’effettivo indirizzo del destinatario, nel frattempotrasferitosi in altra sede, desumendo tale mancato recapito dal fattoche sulla raccomandata spedita il 3.07.2015 da ECAM, in data8.07.2015 risultava apposto il contrassegno da parte di [OSCURATO:PERSONA] “mancato recapito”, e che il successivo timbro recante ladicitura “succursale 11 avvisato” del 14.07.2015, appariva in contrastocon la precedente annotazione, senza che da alcun documento potessedesumersi l’avvenuta restituzione del plico per compiuta giacenza.15. Ha altresì posto in rilievo che, successivamente all’invio dellapredetta raccomandata, ulteriori comunicazioni provenienti dallacontroparte recavano un diverso indirizzo del destinatario, rispetto alquale l’odierna ricorrente non aveva reagito o reiterato la dichiarazionedi recesso.16. Il giudice del merito, pertanto, con valutazione in fatto insindacabilein tale sede, nella fattispecie posta alla sua valutazione ha ritenutoinsussistenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrareche la dichiarazione fosse giunta nella sfera di conoscibilità deldestinatario, presupposto necessario ai fini dell’operatività dellapresunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.17. All’infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto delricorso.18. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.Numero registro generale 2202/2024Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 21772/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]