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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43193/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita a re .zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ha rinunciato all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore.

Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita a re .zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ha rinunciato all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43193/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris