CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 659/ 20 2 2 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AR) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Cortona (AR), Loc. C. S. Pergo n. 745 , ed elett ivame nte dom iciliato in Arezzo , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; pec : [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO] ) , il qual lo rappresenta e difende come da procura speciale con atto separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso liquidazione imposta di registro – Inammissibilità appello per tardività - avverso l a sente nza n. 594/3 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Toscan a in data 21/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un giudizio dinanzi alla CTP di Arezzo avverso un avviso di liquidazione in tema di imposta di registro per l’anno 2016, lamentandone la illegittimità per violazione di legge e travisamento del fatto. 2. Il contribuente proponeva poi appello avverso la decisione con la quale i giudici di primo grado avevano respinto il suo ricorso compensando le spese. Nel giudizio di gravame si costituiva l’Agenzia delle Entrate preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività. 3. La CTR Toscana dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che la sentenza appellata era stata pubblicata il 6.12.2018 e che l'appello risultava notificato all'Ufficio, a mezzo pec, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè era stato violato il termine (lungo) perentorio fissato dalla legge per proporre impugnazione. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, comma 8, lett. d), d.l. n. 98/2011 (conv. in legge n. 11/2011), 3, comma 3, 12, comma 1, e 14 del decreto del Ministro dell’Economia n. 163 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4.8.2015, per non aver la CTR considerato che, nel processo tributario, quantunque la sentenza sia redatta in formato analogico e solo comunicata in forma telematica, il dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare coincide con la data di apposizione della firma digitale ad opera del cancelliere (nel caso di specie avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed inserimento nel fascicolo informatico, e quindi nel Si.Gi.T. 1.1. Il motivo è fondato. Il ricorso è tempestivo rispetto al termine semestrale a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), ed alla proroga dello stesso conseguente alle sospensioni di cui si dirà infra. Il dies ad quem dell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierumai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. proc. civ., dal deposito della sentenza impugnata (6 dicembre 2018) era quindi il 6 giugno 2019. Tuttavia, a norma dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136 del 2018, «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchéper la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entratain vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.». Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una disposizione diversa, ma sostanzialmente analoga nel contenuto che qui interessa, «In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. In l. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).» (Cass. Sez. 6 –5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; nello stesso senso, con riferimento a precedente normativa condonistica, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016). Pertanto, per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono stati sospesi ope legis per nove mesi (arg. D a Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 3512). Includendo la controversia tributaria di specie tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e ritenendo che la sospensione semestrale di cui al comma 11 di tale articolo abbia operato ope legis, senza necessità di apposita istanza, deve concludersi che la scadenza del 6 giugno 2019, dies ad quem dell ’ originario termine semestrale, si collocava all’interno del periodo considerato dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, con la conseguenza che, ai sensi della stessa disposizione, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi. Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino al 6 marzo 2020 (cfr., in una fattispecie simile a quella in esame, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021). Nel caso di specie, quindi, il termine per impugnare la sentenza scadeva il 6 marzo 2020, con la conseguenza che l’appello era stato tempestivamente proposto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. Dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. Nella disciplina dell’imposta di registro l’avviso di liquidazione di un atto giudiziario deve essere inteso quale atto impositivo (primo ed unico atto di liquidazione dell’imposta; d.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5). 1.3. Resta da scrutinare se la sospensione legale dei termini di cui si è fatta applicazione sia rilevabile d’ufficio. Secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass., 5 ottobre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n. 19132). Sia pure in una fattispecie differente da quella in esame, questa Corte ha altresì affermato che, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ’ ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già ex ante, come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione (Sez. 5, Sentenza n. 32527 del 04/11/2022). In quest’ottica, è senz’altro rilevabile d’ufficio la sospensione dei termini per impugnare.1.4. Da ultimo, va evidenziato che la tardività dell’impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domandaprevisti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale – nell ’ interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 ) . 2. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizi