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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36906/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado pronunciata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche sul tema della prova indiziaria e della relativa valutazione, prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi dei vizi denunciati nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte, tenuto conto dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle questioni dedotte con il gravame del Procuratore Generale (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado pronunciata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche sul tema della prova indiziaria e della relativa valutazione, prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi dei vizi denunciati nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte, tenuto conto dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle questioni dedotte con il gravame del Procuratore Generale (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris