CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 39915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Benevento, ha riconosciuto la responsabilità dell'imputata unicamente per il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. (capo E), rideterminando conseguente la pena. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla penale responsabilità è manifestamente infondato atteso che: -con il ricorso per cassazione non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; -con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 21 e 22) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Il motivo è altresì inammissibile per carenza di interesse: secondo la prospettazione della ricorrente non vi sarebbe stata induzione in errore , quanto piuttosto concorso degli "ingannati" nel reato, circostanza questa, che non rileverebbe in alcun modo rispetto alla sua posizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il con • Tière esdlore Il