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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42733/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] sta espiando un residuo pena di oltre anni 29 di reclusione per vari delitti, tra cui partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio volontario, violazione della legge sulle armi ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, con fine pena fissata al 2039; è sottoposto al regime differenziato dal 2012.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, il provvedimento di proroga si fondava su un'istruttoria esauriente che dimostrava che il detenuto era ancora in grado di mantenere i contatti con esponenti tuttora liberi dell'associazione criminale di appartenenza.

Montella era soggetto organicamente inserito ai vertici dell'omonima associazione criminale, la cui attività era perdurante, tanto da dare luogo a recenti operazioni di polizia, arresti e provvedimenti giudiziali; inoltre, il detenuto non aveva mai dato segni di dissociazione dalla predetta associazione criminale né erano emerse sopravvenienze da cui desumere il mutamento del suo ruolo, per ciò non influendo il tempo della detenzione; il percorso di revisione critica dei gravi reati commessi non era nemmeno accennato e, d'altro canto, avendo fatto parte di un'associazione criminosa mafiosa potente e radicata, doveva presumersi una solidità e una continuità del vincolo associativo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il contenuto del provvedimento impugnato è incompleto e generico e per nulla modellato sulla specifica situazione del reclamante.

Il giudizio di attualità della pericolosità di Montella era legato esclusivamente alle condanne da lui riportate, relative a fatti molto risalenti nel tempo; inoltre, l'organizzazione criminale di cui Montella faceva parte era stata definitivamente sgominata; ancora: veniva dato rilievo esclusivo alla mancata dissociazione e/o collaborazione che non è un requisito richiesto dalla norma.

Il ricorrente rimarca che gli elementi che fanno ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale devono sussistere effettivamente e non possono essere presunti, mentre il Tribunale aveva invertito l'impostazione.

In ogni caso non vi era prova del mantenimento dei contatti con la associazione criminale; infine, la condotta tenuta in carcere da Montella non era stata presa in considerazione.

In un secondo motivo il ricorrente deduce il mancato esame degli elementi esposti dalla difesa nella richiesta di revoca del provvedimento ministeriale.

La difesa aveva sottolineato che i pareri ai quali l'ordinanza faceva riferimento riferivano di fatti di decenni prima e che Montella aveva tenuto un comportamento esemplare in carcere, dimostrando di avere operato un cambiamento di vita e di avere rivalutato erronee scelte di vita passate, cosicché non si trattava più di soggetto pericoloso.

3. Ricorre per cassazione anche un secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La motivazione era in netto contrasto con il dettato normativo ed era apparente.

Il ricorrente sottolinea che la pregressa partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso non è sufficiente per ritenere appurata una perdurante colleganza con la consorteria, soprattutto quando gli episodi addebitati sono datati nel tempo.

La documentazione prodotta dalla difesa dimostrava che Montella non è più socialmente pericoloso: è sottoposto al regime speciale da numerosi anni ed è distante dal clan criminale di cui faceva parte, come dimostrava la circostanza che tutte le indagini successive alla sua carcerazione non lo avevano coinvolto.

Nonostante i contatti con i familiari, non risultava alcun rapporto con la associazione criminale.

L'affermazione della possibilità che Montella riprenda contatti con l'associazione di appartenenza se sottoposto al regime ordinario, quindi, è apodittica.

Il difensore sottolinea che il controllo del Tribunale di Sorveglianza sul provvedimento ministeriale non è solo di tipo esterno, ma deve riguardare il merito.

Il Tribunale era incorso in chiari errori di valutazione, si limitava a presumere il pericolo di ripresa dei contatti e non teneva conto della condotta durante la detenzione.

4. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen., dispone che la proroga del regime detentivo speciale previsto dalla norma "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa".

La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga della misura con quanto richiesto in sede di prima applicazione del regime detentivo: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione".

In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti del detenuto con l'associazione criminale è un fatto presupposto, in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se lo stesso avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte.

Pertanto, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01).

Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni.

Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche") che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.).

Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato svolto nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01).

La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01).

2. Ciò premesso, si deve escludere che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente o stereotipata nel ritenere sussistenti i presupposti per la proroga del regime speciale: in effetti, da una parte si dà atto che la associazione criminale ai cui vertici era posizionato Montella è ancora operativa, dall'altra viene sottolineata la posizione di capo di Montella e la mancanza di qualsivoglia forma di dissociazione nonché di revisione critica dei gravissimi delitti di cui lo stesso si è reso responsabile.

Il Tribunale di Sorveglianza dà atto della correttezza della condotta tenuta in detenzione dal ricorrente ma, in piena coerenza con il dettato della norma, la ritiene insufficiente a fondare un giudizio prognostico del venir meno del pericolo di ripresa dei contatti con l'associazione criminosa: in effetti, la legge chiede al Ministro e al Tribunale di Sorveglianza di valutare, tra l'altro, "gli esiti del trattamento penitenziario", non la buona condotta tenuta in detenzione; come si è visto, il Tribunale di Sorveglianza sottolinea - proprio con riferimento agli "esiti" - che il detenuto non ha nemmeno iniziato un percorso di revisione critica del passato criminale né ha mostrato di essersi in qualche modo dissociato dall'associazione criminale ai cui vertici si trovava (non si tratta di mancanza di collaborazione con gli inquirenti o con l'A.G., cui l'ordinanza non fa riferimento, ma di segnali che indicano un progressivo distacco da quell'ambiente e quella logica).

3. Le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

Entrambi i ricorsi denunciano, fra l'altro, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con ciò chiaramente oltrepassando i limiti rigorosi imposti dalla limitazione del ricorso alla violazione di legge.

Le considerazioni del primo ricorso circa la risalenza nel tempo dei fatti per i quali Montella è stato condannato, oltre che prive di autosufficienza e parzialmente smentite dall'ordinanza (che dà atto di una condanna per partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino al 2013), sollecitano una valutazione strettamente di merito nel sostenere che le condotte illecite "non possono essere ritenute dimostrative della permanenza di un ruolo apicale del Montella all'interno dell'associazione stessa"; analoga natura hanno le affermazioni secondo cui il clan camorristico sarebbe stato interamente e definitivamente sgominato.

La sottolineatura della mancanza di tentativi di Montella di mantenere i contatti con il clan durante la detenzione è priva di spessore: a quanto emerge dall'ordinanza, Montella è stato ben presto sottoposto al regime differenziato, cosicché - per quanto si è anticipato - la mancanza di collegamenti con il clan non risulta significativa.

Analogamente la circostanza - meramente affermata nel secondo ricorso - che Montella non è stato coinvolto nelle indagini recenti sul clan (che, quindi, esistono, come rimarcato dall'ordinanza impugnata) non è affatto rilevante per dimostrare il venir meno del pericolo di ripresa dei contatti da parte del ricorrente se sottoposto al regime ordinario.

Non sussiste la violazione di legge sotto il profilo del mancato esame degli elementi esposti dalla difesa: da quanto emerge dai ricorsi, la difesa aveva sottolineato la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente durante la detenzione, dato di cui il Tribunale ha preso atto e che ha valutato, ritenendolo insufficiente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] sta espiando un residuo pena di oltre anni 29 di reclusione per vari delitti, tra cui partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio volontario, violazione della legge sulle armi ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, con fine pena fissata al 2039; è sottoposto al regime differenziato dal 2012. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, il provvedimento di proroga si fondava su un'istruttoria esauriente che dimostrava che il detenuto era ancora in grado di mantenere i contatti con esponenti tuttora liberi dell'associazione criminale di appartenenza. Montella era soggetto organicamente inserito ai vertici dell'omonima associazione criminale, la cui attività era perdurante, tanto da dare luogo a recenti operazioni di polizia, arresti e provvedimenti giudiziali; inoltre, il detenuto non aveva mai dato segni di dissociazione dalla predetta associazione criminale né erano emerse sopravvenienze da cui desumere il mutamento del suo ruolo, per ciò non influendo il tempo della detenzione; il percorso di revisione critica dei gravi reati commessi non era nemmeno accennato e, d'altro canto, avendo fatto parte di un'associazione criminosa mafiosa potente e radicata, doveva presumersi una solidità e una continuità del vincolo associativo. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il contenuto del provvedimento impugnato è incompleto e generico e per nulla modellato sulla specifica situazione del reclamante. Il giudizio di attualità della pericolosità di Montella era legato esclusivamente alle condanne da lui riportate, relative a fatti molto risalenti nel tempo; inoltre, l'organizzazione criminale di cui Montella faceva parte era stata definitivamente sgominata; ancora: veniva dato rilievo esclusivo alla mancata dissociazione e/o collaborazione che non è un requisito richiesto dalla norma. Il ricorrente rimarca che gli elementi che fanno ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale devono sussistere effettivamente e non possono essere presunti, mentre il Tribunale aveva invertito l'impostazione. In ogni caso non vi era prova del mantenimento dei contatti con la associazione criminale; infine, la condotta tenuta in carcere da Montella non era stata presa in considerazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce il mancato esame degli elementi esposti dalla difesa nella richiesta di revoca del provvedimento ministeriale. La difesa aveva sottolineato che i pareri ai quali l'ordinanza faceva riferimento riferivano di fatti di decenni prima e che Montella aveva tenuto un comportamento esemplare in carcere, dimostrando di avere operato un cambiamento di vita e di avere rivalutato erronee scelte di vita passate, cosicché non si trattava più di soggetto pericoloso. 3. Ricorre per cassazione anche un secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione era in netto contrasto con il dettato normativo ed era apparente. Il ricorrente sottolinea che la pregressa partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso non è sufficiente per ritenere appurata una perdurante colleganza con la consorteria, soprattutto quando gli episodi addebitati sono datati nel tempo. La documentazione prodotta dalla difesa dimostrava che Montella non è più socialmente pericoloso: è sottoposto al regime speciale da numerosi anni ed è distante dal clan criminale di cui faceva parte, come dimostrava la circostanza che tutte le indagini successive alla sua carcerazione non lo avevano coinvolto. Nonostante i contatti con i familiari, non risultava alcun rapporto con la associazione criminale. L'affermazione della possibilità che Montella riprenda contatti con l'associazione di appartenenza se sottoposto al regime ordinario, quindi, è apodittica. Il difensore sottolinea che il controllo del Tribunale di Sorveglianza sul provvedimento ministeriale non è solo di tipo esterno, ma deve riguardare il merito. Il Tribunale era incorso in chiari errori di valutazione, si limitava a presumere il pericolo di ripresa dei contatti e non teneva conto della condotta durante la detenzione. 4. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen., dispone che la proroga del regime detentivo speciale previsto dalla norma "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga della misura con quanto richiesto in sede di prima applicazione del regime detentivo: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione". In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti del detenuto con l'associazione criminale è un fatto presupposto, in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se lo stesso avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte. Pertanto, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01). Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni. Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche") che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.). Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato svolto nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01). La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01). 2. Ciò premesso, si deve escludere che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente o stereotipata nel ritenere sussistenti i presupposti per la proroga del regime speciale: in effetti, da una parte si dà atto che la associazione criminale ai cui vertici era posizionato Montella è ancora operativa, dall'altra viene sottolineata la posizione di capo di Montella e la mancanza di qualsivoglia forma di dissociazione nonché di revisione critica dei gravissimi delitti di cui lo stesso si è reso responsabile. Il Tribunale di Sorveglianza dà atto della correttezza della condotta tenuta in detenzione dal ricorrente ma, in piena coerenza con il dettato della norma, la ritiene insufficiente a fondare un giudizio prognostico del venir meno del pericolo di ripresa dei contatti con l'associazione criminosa: in effetti, la legge chiede al Ministro e al Tribunale di Sorveglianza di valutare, tra l'altro, "gli esiti del trattamento penitenziario", non la buona condotta tenuta in detenzione; come si è visto, il Tribunale di Sorveglianza sottolinea - proprio con riferimento agli "esiti" - che il detenuto non ha nemmeno iniziato un percorso di revisione critica del passato criminale né ha mostrato di essersi in qualche modo dissociato dall'associazione criminale ai cui vertici si trovava (non si tratta di mancanza di collaborazione con gli inquirenti o con l'A.G., cui l'ordinanza non fa riferimento, ma di segnali che indicano un progressivo distacco da quell'ambiente e quella logica). 3. Le censure non superano il vaglio di ammissibilità. Entrambi i ricorsi denunciano, fra l'altro, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con ciò chiaramente oltrepassando i limiti rigorosi imposti dalla limitazione del ricorso alla violazione di legge. Le considerazioni del primo ricorso circa la risalenza nel tempo dei fatti per i quali Montella è stato condannato, oltre che prive di autosufficienza e parzialmente smentite dall'ordinanza (che dà atto di una condanna per partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino al 2013), sollecitano una valutazione strettamente di merito nel sostenere che le condotte illecite "non possono essere ritenute dimostrative della permanenza di un ruolo apicale del Montella all'interno dell'associazione stessa"; analoga natura hanno le affermazioni secondo cui il clan camorristico sarebbe stato interamente e definitivamente sgominato. La sottolineatura della mancanza di tentativi di Montella di mantenere i contatti con il clan durante la detenzione è priva di spessore: a quanto emerge dall'ordinanza, Montella è stato ben presto sottoposto al regime differenziato, cosicché - per quanto si è anticipato - la mancanza di collegamenti con il clan non risulta significativa. Analogamente la circostanza - meramente affermata nel secondo ricorso - che Montella non è stato coinvolto nelle indagini recenti sul clan (che, quindi, esistono, come rimarcato dall'ordinanza impugnata) non è affatto rilevante per dimostrare il venir meno del pericolo di ripresa dei contatti da parte del ricorrente se sottoposto al regime ordinario. Non sussiste la violazione di legge sotto il profilo del mancato esame degli elementi esposti dalla difesa: da quanto emerge dai ricorsi, la difesa aveva sottolineato la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente durante la detenzione, dato di cui il Tribunale ha preso atto e che ha valutato, ritenendolo insufficiente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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