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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16290/2026

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omodossola il 29/03/1956 avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte di Appello di Torino, con sentenza dei 13 ottobre 2025, ha dichiarato l'inammissibilità deli'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania del 12 ottobre 2022, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 dei D. Lgs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite suo difensore ha proposto ricorso per Cessazione, deducendo con un unico motivo nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen, per illogicità contraddittorietà della motivazione con riferimento alla dichiarazione inammissibilità dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva la difesa che, da una parte, si assume la genericità e la aspecificità dei motivi e, dall'altra, si esaminano invece analiticamente i moti'» posti a sostegno dell'appello, dedicando ad essi diverse pedine della motivazione ;'cf - pago. 5 9).3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, in guanto i motivi di appello non sembrano avere carattere dell'aspecificità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che «l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui ie predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l'appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull'errore e sull'incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l'individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado)» (Sez. 2, n.51531 dei 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; in termini, in materia di impugnazione de libertate, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dea. 2025, Franceschi„ Rv. 287512 - 01).

Ancora, è stato affermato che «in tema di impugnazione.

H requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire ai giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).

Si tratta della sostanziale applicazione del principio di diritto per cui «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Le Sezioni Unite citate hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di guanto avviene per il ricorso per cassazione (art, 606, comma 3, cod. oroc.

P en.) o per l'appello civile -la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen,, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

Le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizion; cui riferiscono (Sez. 4, Sentenza n, 36154 dei 12/09/2024, Rv. 287205 - 01).

Si è anche di recente affermato che «Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata„ ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente a confutare l'apparato motivazionale». (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, iebali, Rv. 288005 - 01). in definitiva, l'atto di appello è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, nel caso in cui la contestazione sia limitata alla confutazione di un punto della decisione e non contenga la descrizione delle ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del diudice di primo grado (Sez. 1, n. 2425 del 2/12/2025, dep. 2026; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01).

2. La Corte di Appello non ha fatto buon governo di questi principi nella pronuncia impugnata, in quanto da una parte si sostiene la genericità e aspecificità dei motivi ma, dall'altra, ci si sofferma su alcune censure per dimostrarne la manifesta infondatezza.

La difesa aveva articolato l'atto di impugnazione in undici motivi e non tutti possono ritenersi generici e aspecifici tanto è vero che la Corte di Appello ha ritenuto/ sia pure sinteticamentejdi confutarli.

Nè tantomeno la decisione della Corte di Appello può essere interpretata come un rigetto proprio alla stregua del fatto che esamina e valuta nel merito alcune censure proposte dalla difesa, in quanto sia nella motivazione sia nel dispositivo si fa esplicito riferimento alla categoria della "inammissibilità”.Nel caso in esame, anche dalla semplice lettura degli undici motivi, formulati dalla difesa e sintetizzati dalla Corte di Appello, emerge con chiarezza che non sono tutti connotati da genericità.

Nè può affermarsi che tali censure erano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado, poiché tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e punti impugnati.

Si è osservato, in particolare, che il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non sj verte, in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito,6à diversità strutturale tra i due giudizi deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello.

3. Va quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad ( J( A r, "4, 't ¦ altra sezione della Corte di Appello di Torino ; \/,024., a.), P.O.M, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Così è deciso, 18/03/20265.°n-si liere e nsore li Presidente [OSCURATO:PERSONA] 06 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoIk a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omodossola il 29/03/1956 avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di Appello di Torino, con sentenza dei 13 ottobre 2025, ha dichiarato l'inammissibilità deli'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania del 12 ottobre 2022, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 dei D. Lgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite suo difensore ha proposto ricorso per Cessazione, deducendo con un unico motivo nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen, per illogicità contraddittorietà della motivazione con riferimento alla dichiarazione inammissibilità dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva la difesa che, da una parte, si assume la genericità e la aspecificità dei motivi e, dall'altra, si esaminano invece analiticamente i moti'» posti a sostegno dell'appello, dedicando ad essi diverse pedine della motivazione ;'cf - pago. 5 9).3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, in guanto i motivi di appello non sembrano avere carattere dell'aspecificità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che «l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui ie predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l'appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull'errore e sull'incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l'individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado)» (Sez. 2, n.51531 dei 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; in termini, in materia di impugnazione de libertate, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dea. 2025, Franceschi„ Rv. 287512 - 01). Ancora, è stato affermato che «in tema di impugnazione. H requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire ai giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). Si tratta della sostanziale applicazione del principio di diritto per cui «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli, Rv. 268822). Le Sezioni Unite citate hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di guanto avviene per il ricorso per cassazione (art, 606, comma 3, cod. oroc. P en.) o per l'appello civile -la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen,, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizion; cui riferiscono (Sez. 4, Sentenza n, 36154 dei 12/09/2024, Rv. 287205 - 01). Si è anche di recente affermato che «Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata„ ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente a confutare l'apparato motivazionale». (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, iebali, Rv. 288005 - 01). in definitiva, l'atto di appello è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, nel caso in cui la contestazione sia limitata alla confutazione di un punto della decisione e non contenga la descrizione delle ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del diudice di primo grado (Sez. 1, n. 2425 del 2/12/2025, dep. 2026; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01). 2. La Corte di Appello non ha fatto buon governo di questi principi nella pronuncia impugnata, in quanto da una parte si sostiene la genericità e aspecificità dei motivi ma, dall'altra, ci si sofferma su alcune censure per dimostrarne la manifesta infondatezza. La difesa aveva articolato l'atto di impugnazione in undici motivi e non tutti possono ritenersi generici e aspecifici tanto è vero che la Corte di Appello ha ritenuto/ sia pure sinteticamentejdi confutarli. Nè tantomeno la decisione della Corte di Appello può essere interpretata come un rigetto proprio alla stregua del fatto che esamina e valuta nel merito alcune censure proposte dalla difesa, in quanto sia nella motivazione sia nel dispositivo si fa esplicito riferimento alla categoria della "inammissibilità”.Nel caso in esame, anche dalla semplice lettura degli undici motivi, formulati dalla difesa e sintetizzati dalla Corte di Appello, emerge con chiarezza che non sono tutti connotati da genericità. Nè può affermarsi che tali censure erano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado, poiché tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e punti impugnati. Si è osservato, in particolare, che il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non sj verte, in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito,6à diversità strutturale tra i due giudizi deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. 3. Va quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad ( J( A r, "4, 't ¦ altra sezione della Corte di Appello di Torino ; \/,024., a.), P.O.M, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così è deciso, 18/03/20265.°n-si liere e nsore li Presidente [OSCURATO:PERSONA] 06 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoIk a [OSCURATO:PERSONA]
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