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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 17148/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. cod. pen. - la sentenza del Tribunale felsineo che, per il delitto di furto, aveva condannato il ricorrente; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - non è consentito, come formulato, in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento dell'imputato nella fase di esecuzione del reato, volto ad assicurarsi l'impunità attraverso una fuga repentina, e dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici, non risultando, per altro, profili ulteriori positivi, essendo la tenuità del danno valutata con la relativa attenuante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il consig e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. cod. pen. - la sentenza del Tribunale felsineo che, per il delitto di furto, aveva condannato il ricorrente; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - non è consentito, come formulato, in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento dell'imputato nella fase di esecuzione del reato, volto ad assicurarsi l'impunità attraverso una fuga repentina, e dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici, non risultando, per altro, profili ulteriori positivi, essendo la tenuità del danno valutata con la relativa attenuante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consig e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris