CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bari, alla pena di anni 1, mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90 poiché deteneva e cedeva sostanze stupefacenti. 2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso violazione di leg ge con riguardo all'art. 73, co. 5 e art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e degli art. 191, 192, 533 e 546 c.p.p., nonché difetto di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale. Invero, il ricorrente odierno con un unico motivo di ricorso censura la sentenza d'appello nella parte in cui, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ritiene provata sia la riconducibilità della sostanza stupefacente in proprio capo, e dun que la detenzione a fine di spaccio, sia l'avvenuta cessione di sostanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa dalla pronunzia di I grado. La Corte d'appello ritiene provata la finalità di spaccio alla luce dei profili ponderali e della modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente detenuta in termini assolutamente logici e coerenti con le emergenze processuali, nonché in ragione dell'assenza di una giustificazione alternativa alla finalità di cessione della sostanza stupefacente detenuta, tenuto conto che il ricorrente si intratteneva, senza una plausibile ragione, all'interno dell'androne del condominio. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M D P.Q.Mh CI',29 Ap/R 2026