Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46600/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 ottobre 1965

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1946 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del li settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto da Giovani); [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Gela con la quale i predetti sono stati condannati ad anni tre di reclusione e euro 6000 di multa per aver coltivato sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Propongono ricorso i due imputati e lamentano violazione dell'art. 606, lettere b), c), e) in relazione agli artt. 581, comma 1, lettera c) e 591 comma 1, lettera a) cod. proc. pen.

Il ricorso in appello, ad avviso della difesa non poteva ritenersi generico, perché, avuto riguardo al giudizio di responsabilità svolto nei confronti della Ruitenbeek, individuava il punto della sentenza appellata messo in discussione (l'erroneo convincimento del giudice di primo grado, ricavato dalle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di PG che avevano svolto gli accertamenti del caso), argomentando in ordine alla relativa inadeguatezza probatoria (la deposizione contrastata non avrebbe consentito di attribuire all'imputata la condotta contestata).

Quanto al mancato riconoscimento delle generiche e degli altri benefici di legge, erano stati inoltre evidenziati i punti del percorso argomentativo tracciato dal primo giudice ( la confessione resa dal Tarara e l'incensuratezza della Ruitenbeek letta alla luce della marginalità del ruolo alla stessa ascritta) che risultavano fatti oggetto di puntuale contestazione, giustificando una rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale, nel caso trascurata in ragione della definizione del gravame, pregiudiziale al merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

2. Va premesso che il tema inerente la responsabilità riguarda solo la Ruitenbeek, dato che il motivo di appello sul punto ineriva solo alla posizione di quest'ultima.

3. Ciò precisato, in linea con la decisione impugnata, la doglianza prospettata con il gravame di merito, letta alla luce della sentenza appellata, denunziava profili di immediata contradditorietà logica che ne rendevano non intellegibile il contenuto, per altro verso segnato da evidente genericità. 3.1.Muovendo dalla sentenza appellata, che rappresenta all'evidenza il terminale primario per la verifica della specificità dei motivi di impugnazione, va all'uopo rimarcato che, secondo quanto ‘1.

4. esso in evidenza dal Tribunale, il coinvolgimento nell'attività di coltivazione uitenbeek trovava fondamento nella diretta percezione degli operanti che, fatta irruzione nella proprietà dei due imputati ove veniva svolta l'attività in questionetdopo aver osservato dall'esterno la condotta dei due imputati, riscontravano tutti e due gli odierni ricorrenti intenti nel defogliare le piante di marijuana ivi coltivate.

Attività di coltivazione che veniva resa a pochi metri dall'abitazione dei ricorrenti e con l'utilizzo di macchinari specifici ( ventilatori e lampade) di talché, alla luce di quanto immediatamente riscontrato all'atto di accesso presso la proprietà degli imputati, non poteva che ritenersene il comune coinvolgimento nella condotta contestata.

3.2. Il motivo di appello di=g:mn sul punto, connotato da una estrema laconicità argomentativa, conteneva uno sviluppo logico intrinsecamente contraddittorio che ne minava in radice l'intellegibilità: per un verso si contrastava l'evidenza probatoria descritta in sentenza (facendo riferimento ad asserite incertezze nella ricostruzione del fatto, desunte dal tenore delle deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria escusso nel corso del dibattimento); al contempo, del tutto incomprensibilmente, se ne validava il portato, riportando pedissequamente la dinamica verificata dagli operanti, così come descritta dal teste e riportata in sentenza (dando conferma del fatto che a una prima attività di osservazione resa dall'esterno della proprietà degli imputati, seguì subito dopo l'accesso ai luoghi interessati dalla coltivazione, così da prendere cognizione "del reato che si stava consumando" che / come detto, vedeva diretta protagonista anche l'odierna ricorrente).

In ogni caso, malgrado tale distonia logica rappresentativa, anche a voler ritenere che il nucleo della censura nel caso andava individuato nella contestata sussistenza del dolo relativamente al concorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di coltivazione ( che la difesa riteneva unicamente riferibile al figlio in linea con le dichiarazioni di quest'ultimo), non resta che rimarcare che tale doglianza spiccava per la sua aspecificità rispetto al motivare reso sul punto dal Tribunale nel confermare l'immediato coinvolgimento della ricorrente nell'attività di coltivazione anche dal punto soggettivo (si vedano gli ultimi tre capoversi di pagina 3 della sentenza di primo grado), rimasti estranei a qualsivoglia critica diretta.

3.4. Mentre dunque, sul piano della (prova relativa alla) condotta materiale il motivo di censura si smentiva da solo, allineandosi al tenore della sentenza appellata, in ordine al dolo il gravame spiccava per la sua aspecificità rispetto ai tratti essenziali del relativo motivare speso dal Tribunale; ciò non diversamente, del resto, dall'impugnazione di legittimità, che non a caso non indugia sulle ragioni dirette a contrastare il giudizio di responsabilità con riguardo all'elemento soggettivo della ricorrente ( limitandosi a richiamare le conclusioni in tal senso formulate dal Pubblico Ministero in primo grado).

Da qui la coerente conclusione dell'inammissibilità della doglianza prospettata in punto di responsabilità della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.Relativamente alle mancato riconoscimento delle generiche, rileva la Corte che la sentenza impugnata non contiene argomentazioni specifiche sul punto.Ciò tuttavia non esime il giudice di legittimità dall'onere di verificare comunque la possibile inammissibilità dell'appello sul punto, verificando, ora per allora, il vizio pregiudiziale che comunque inficiava il gravame di merito alla luce di quanto previsto dall'alt 591, comma 4, cod. proc. pen..

Anche in parte qua l'appello era aspecifico o comunque marcato da estrema genericità.

Avuto riguardo al Tararà si sollecitava una rivalutazione del profilo inerente la confessione resa dallo stesso, ciò tuttavia senza contrastare la valutazione spesa dal Tribunale quanto alla indifferenza dell'atto, reso a fronte di una situazione probatoria aliunde cristallizzata dalle emerge istruttorie; quanto alla Ruitenbeek, accanto ad aspetti manifestamente inconferenti (l'incensuratezza) se ne evidenziavano altri solo apoditticamente rilevati (la marginalità del ruolo, non altrimenti comprovata), che non consentivano di portare la doglianza al cospetto della verifica di merito.

La soluzione finale adottata dunque resta evidentemente insensibile alla doglianza dei ricorrenti.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 ottobre 1965 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1946 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del li settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto da Giovani); [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Gela con la quale i predetti sono stati condannati ad anni tre di reclusione e euro 6000 di multa per aver coltivato sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Propongono ricorso i due imputati e lamentano violazione dell'art. 606, lettere b), c), e) in relazione agli artt. 581, comma 1, lettera c) e 591 comma 1, lettera a) cod. proc. pen. Il ricorso in appello, ad avviso della difesa non poteva ritenersi generico, perché, avuto riguardo al giudizio di responsabilità svolto nei confronti della Ruitenbeek, individuava il punto della sentenza appellata messo in discussione (l'erroneo convincimento del giudice di primo grado, ricavato dalle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di PG che avevano svolto gli accertamenti del caso), argomentando in ordine alla relativa inadeguatezza probatoria (la deposizione contrastata non avrebbe consentito di attribuire all'imputata la condotta contestata). Quanto al mancato riconoscimento delle generiche e degli altri benefici di legge, erano stati inoltre evidenziati i punti del percorso argomentativo tracciato dal primo giudice ( la confessione resa dal Tarara e l'incensuratezza della Ruitenbeek letta alla luce della marginalità del ruolo alla stessa ascritta) che risultavano fatti oggetto di puntuale contestazione, giustificando una rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale, nel caso trascurata in ragione della definizione del gravame, pregiudiziale al merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Va premesso che il tema inerente la responsabilità riguarda solo la Ruitenbeek, dato che il motivo di appello sul punto ineriva solo alla posizione di quest'ultima. 3. Ciò precisato, in linea con la decisione impugnata, la doglianza prospettata con il gravame di merito, letta alla luce della sentenza appellata, denunziava profili di immediata contradditorietà logica che ne rendevano non intellegibile il contenuto, per altro verso segnato da evidente genericità. 3.1.Muovendo dalla sentenza appellata, che rappresenta all'evidenza il terminale primario per la verifica della specificità dei motivi di impugnazione, va all'uopo rimarcato che, secondo quanto ‘1. 4. esso in evidenza dal Tribunale, il coinvolgimento nell'attività di coltivazione uitenbeek trovava fondamento nella diretta percezione degli operanti che, fatta irruzione nella proprietà dei due imputati ove veniva svolta l'attività in questionetdopo aver osservato dall'esterno la condotta dei due imputati, riscontravano tutti e due gli odierni ricorrenti intenti nel defogliare le piante di marijuana ivi coltivate. Attività di coltivazione che veniva resa a pochi metri dall'abitazione dei ricorrenti e con l'utilizzo di macchinari specifici ( ventilatori e lampade) di talché, alla luce di quanto immediatamente riscontrato all'atto di accesso presso la proprietà degli imputati, non poteva che ritenersene il comune coinvolgimento nella condotta contestata. 3.2. Il motivo di appello di=g:mn sul punto, connotato da una estrema laconicità argomentativa, conteneva uno sviluppo logico intrinsecamente contraddittorio che ne minava in radice l'intellegibilità: per un verso si contrastava l'evidenza probatoria descritta in sentenza (facendo riferimento ad asserite incertezze nella ricostruzione del fatto, desunte dal tenore delle deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria escusso nel corso del dibattimento); al contempo, del tutto incomprensibilmente, se ne validava il portato, riportando pedissequamente la dinamica verificata dagli operanti, così come descritta dal teste e riportata in sentenza (dando conferma del fatto che a una prima attività di osservazione resa dall'esterno della proprietà degli imputati, seguì subito dopo l'accesso ai luoghi interessati dalla coltivazione, così da prendere cognizione "del reato che si stava consumando" che / come detto, vedeva diretta protagonista anche l'odierna ricorrente). In ogni caso, malgrado tale distonia logica rappresentativa, anche a voler ritenere che il nucleo della censura nel caso andava individuato nella contestata sussistenza del dolo relativamente al concorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di coltivazione ( che la difesa riteneva unicamente riferibile al figlio in linea con le dichiarazioni di quest'ultimo), non resta che rimarcare che tale doglianza spiccava per la sua aspecificità rispetto al motivare reso sul punto dal Tribunale nel confermare l'immediato coinvolgimento della ricorrente nell'attività di coltivazione anche dal punto soggettivo (si vedano gli ultimi tre capoversi di pagina 3 della sentenza di primo grado), rimasti estranei a qualsivoglia critica diretta. 3.4. Mentre dunque, sul piano della (prova relativa alla) condotta materiale il motivo di censura si smentiva da solo, allineandosi al tenore della sentenza appellata, in ordine al dolo il gravame spiccava per la sua aspecificità rispetto ai tratti essenziali del relativo motivare speso dal Tribunale; ciò non diversamente, del resto, dall'impugnazione di legittimità, che non a caso non indugia sulle ragioni dirette a contrastare il giudizio di responsabilità con riguardo all'elemento soggettivo della ricorrente ( limitandosi a richiamare le conclusioni in tal senso formulate dal Pubblico Ministero in primo grado). Da qui la coerente conclusione dell'inammissibilità della doglianza prospettata in punto di responsabilità della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.Relativamente alle mancato riconoscimento delle generiche, rileva la Corte che la sentenza impugnata non contiene argomentazioni specifiche sul punto.Ciò tuttavia non esime il giudice di legittimità dall'onere di verificare comunque la possibile inammissibilità dell'appello sul punto, verificando, ora per allora, il vizio pregiudiziale che comunque inficiava il gravame di merito alla luce di quanto previsto dall'alt 591, comma 4, cod. proc. pen.. Anche in parte qua l'appello era aspecifico o comunque marcato da estrema genericità. Avuto riguardo al Tararà si sollecitava una rivalutazione del profilo inerente la confessione resa dallo stesso, ciò tuttavia senza contrastare la valutazione spesa dal Tribunale quanto alla indifferenza dell'atto, reso a fronte di una situazione probatoria aliunde cristallizzata dalle emerge istruttorie; quanto alla Ruitenbeek, accanto ad aspetti manifestamente inconferenti (l'incensuratezza) se ne evidenziavano altri solo apoditticamente rilevati (la marginalità del ruolo, non altrimenti comprovata), che non consentivano di portare la doglianza al cospetto della verifica di merito. La soluzione finale adottata dunque resta evidentemente insensibile alla doglianza dei ricorrenti. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 46600/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris