CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 27876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12915/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 70; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in giudizio; - controricorrente - Ricorso avverso sentenza CTR Campania n. 9320/39/15 del 26/10/2015; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.10.2021 dal Numero sezionale 5450/2021Numero di raccolta generale 27876/2021 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: § 1. La SAI – [OSCURATO:PERSONA] srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9320/39/15 del 26/10/15 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu/Tia 2012 notificatole dal Comune di Forio. La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha in particolare osservato che: • l'avviso era sufficientemente motivato perché contenente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione con riguardo alla tariffa applicata, alla destinazione d'uso dell'immobile, alla superficie del locale, nonché alla delibera tariffaria di riferimento; • quest'ultima, la stessa relativa all'anno 2010, doveva ritener- si già nota alla società contribuente e, ad ogni modo, non necessitava di essere allegata all'avviso in quanto portata da un atto amministrati- vo di conoscenza legale; • dall'articolo 49 del decreto legislativo 22 del 1997 non si evinceva alcuna prescrizione che impedisse la riscossione del tributo direttamente da parte dell'amministrazione comunale, pur a fronte dell'affidamento in gestione a società terza del servizio rifiuti; • l’affermata illegittimità degli atti tariffari generali del Comune doveva essere dedotta avanti al giudice amministrativo e non a quello tributario. Resiste con controricorso il Comune di Forio. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 162, legge 296 del 2006, nonché art. 7 l.212/00 ed art. 3 l. 241 del 1990, in relazione all'articolo 24 della Costituzione; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato il difetto di motiva- zione dell'avviso opposto in quanto facente esclusivo richiamo alla superficie tassata e ad un non comprensibile prospetto sulle tariffe 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 applicate, ciò senza trascrizione, allegazione ovvero pregressa notifica-Numero sezionale 5450/2021Numero di raccolta generale 27876/2021 zione degli atti generali determinativi delle tariffe ad uso non domesti-Data pubblicazione 12/10/2021 co in concreto applicate. § 2.2 Il motivo non può trovare accoglimento, ricorrendo in proposito quanto già ritenuto da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 16740/17, tra le stesse parti, per Tarsu 2011. Quanto così statuito si poneva del resto all’interno di indirizzi inter- pretativi di legittimità del tutto consolidati e vieppiù ribaditi anche successivamente all’ordinanza testè menzionata. Va dunque qui riaffermata – esattamente nei medesimi termini - l’inammissibilità del motivo in esame (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la sentenza della CTR pronunciato in conformi- tà all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l'onere di allegazione posto a carico dell'amministrazione finanzia- ria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ "altro atto" richiamato nella motivazione dell'avviso di accer- tamento, ha riferimento agli atti che rappresentano, appunto, la moti- vazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso, e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza "legale" da parte del contribuente”. Tale principio, nel contesto di quanto previsto dall'art. 1 comma 162, della legge n. 296/2006, è pacificamente riferi- bile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di TARSU, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568). D'altronde, che l'allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell'atto impositivo in tema di TARSU si collega all'ulte- riore principio secondo cui «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qual-Numero sezionale 5450/2021Numero di raccolta generale 27876/2021 siasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad Data pubblicazione 12/10/2021 una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili» (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044). Nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto, nell'illu- strazione del motivo, elementi idonei a sollecitare un mutamento del su citato indirizzo. Inoltre deve rilevarsi come, costituendo la pubblicazio- ne delle delibere comunali obbligo di legge (art. 124 del d. lgs. n. 267/2000), la circostanza della loro pubblicazione deve presumersi, e non costituire oggetto di specifica prova da parte dell'ente. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione dell'articolo 7, quinto comma, d.lgs 546/92. Per avere la commissione tributaria regionale, a fronte della dedotta illegittimità della delibera tariffaria 2012 in questione (perché adottata in carenza di potere con delibera non consiliare ma della giunta municipale n. 96 del 29 aprile 2010, ed applicativa di una tariffa di ben 5 volte superiore a quella propria delle civili abitazioni), affermato la giurisdizione del tribunale amministrativo regionale nonostante che spettasse al giudice tributario il potere - dovere di incidentalmente valutare tale dedotta illegittimità al fine della disapplicazione dell’atto amministrativo . § 3.2 Il motivo è infondato. Per quanto l'affermazione della CTR sulla necessaria devoluzione della questione al giudice amministrativo sia effettivamente errata in diritto, avendo il giudice tributario il potere-dovere di valutare inciden- talmente la legittimità dell'atto amministrativo generale in vista della sua eventuale disapplicazione nel caso di specie (art.7 d.lgs 546/92), il decisum reiettivo reso dalla CTR sul punto merita tuttavia qui confer- ma. E’ infatti la stessa società ricorrente (ricorso, pagina 16) a riconosce- re che la tariffa per l'anno 2012 era sì stata stabilita con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 96 del 29 aprile 2010, e tuttavia essa era poi stata «ratificata con delibera del consiglio comunale». 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 Numero sezionale 5450/2021 Il che priva di pratica rilevanza la rivendicazione al consiglio comuna-Numero di raccolta generale 27876/2021Data pubblicazione 12/10/2021 le, così come operata nel motivo di ricorso senza trarre le dovute conseguenze da questa circostanza, della competenza in materia. Del resto, ricorre anche in proposito quanto sul punto affermato dalla cit. ordinanza n.16740/17 tra le parti, secondo cui “la pronuncia impu- gnata non merita censura laddove ha rilevato che per l'anno in conte- stazione, il 2011, vi è stata espressa ratifica da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta che aveva, invece, determinato le tariffe per l'anno precedente. In ragione del generale principio di con- servazione di efficacia degli atti giuridici, la delibera consiliare, che risponde alla ratio legis quanto all'individuazione dell'organo competen- te in tema di disciplina generale delle tariffe, deve ritenersi esprimere validamente, per l'anno oggetto di causa, la volontà del Consiglio in ordine alla specifica competenza ad esso attribuita”. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 22 del 1997, secondo cui la tariffa doveva essere applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relati- vo disciplinare. La commissione tributaria regionale aveva dunque errato nel non ravvisare l'illegittimità dell'avviso opposto perché notifi- cato direttamente dal Comune nonostante che, fin dall'anno 2010, il servizio di gestione e riscossione fosse stato affidato alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, con proroga per gli anni successivi. § 4.2 Anche questo motivo è infondato. Parte ricorrente assume che, avendo il Comune di Forio deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 il passaggio dalla TARSU alla TIA, nelle more dell'attuazione dell'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 l'emis- sione direttamente da parte del Comune dell'atto impositivo, impugna- to dalla società, violerebbe le disposizioni degli artt. 49, commi 9, 13 e 15 del d. lgs. n. 22/1997 che conserverebbero, per effetto del combi- nato disposto dell'art. 238, comma 11 del citato decreto n. 152/2006 e 10 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, efficacia ultrattiva; per cui, es- sendo stato affidato il servizio dal 2010 a soggetto terzo (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), doveva ritenersi precluso al soggetto titolare della 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 potestà impositiva il potere di emanare direttamente l'avviso di accer-Numero sezionale 5450/2021Numero di raccolta generale 27876/2021 tamento in contestazione. Data pubblicazione 12/10/2021 Sennonchè, l’art. 49 comma 9 del d. lgs. n. 22/1997, laddove stabili- sce che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare» deve intendersi in primo luogo riferita al potere-dovere del gestore di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio, ma non certo preclusiva, in assenza di specifico divieto, del potere di accertamento del mancato versamento dell'imposta dovuta, spettante all'ente impositore (cfr. già, sia pur in fattispecie non esattamente sovrapponibile, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4893), non rilevando, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio, le ulteriori disposizioni di cui allo stesso art. 49, commi 13 e 15 del d. lgs n. 22/1997, riferiti all'attività di riscossione. Quanto così stabilito – anch’esso in linea con la più volte citata ordi- nanza tra le parti - denota la correttezza in diritto di quanto stabilito sul punto nella sentenza qui impugnata, nel senso che la facoltà dell'amministrazione comunale di affidare a soggetti gestori l'applica- zione della tariffa (ex art.49 cit.) non si traduce di per sé nell'obbligo di avvalersi di costoro per l'attività di recupero e riscossione. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. PQM La Corte • rigetta il ricorso; • condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; • v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; • dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12915/2016 Numero sezionale 5450/2021 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, te-Numero di raccolta generale 27876/2021Data pubblicazione 12/10/2021 nutasi con modalità da remoto in data 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9