CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21008/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27460/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 87L14 H501 Q), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L04 G811 M) - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1777/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 14 aprile 2022, non notificata. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27460/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2580/2025Numero di raccolta generale 21008/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.Data pubblicazione 24/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nella cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto la pretesa fiscale a titolo di imposta di registro, di cui l’istante era venuto a conoscenza tramite la consultazione dell’estratto di ruolo; 2. la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal contribuente; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] i proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 novembre 2022, formulando due motivi d’impugnazione; 4. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata. 5. con istanza depositata in data 14 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, è regolare; 2. alla luce di tale dichiarazione va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. le spese del presente grado di giudizio non vanno regolate, non avendo la controparte svolto difese; 4. nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27460/2022 Numero sezionale 2580/2025 eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni Numero di raccolta generale 21008/2025Data pubblicazione 24/07/2025 estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.