CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42001/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/02/2020 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 15/10/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Pescara, con la quale FILALI Abdessamad era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui rapina aggravata in danno di VICENTINI Antonio. 2. Ricorre per cassazione il FILALI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'identificazione del responsabile nell'imputato. Si censura la sentenza per aver ritenuto attendibile il riconoscimento effettuato dal BRATTELLI senza considerare che questi aveva parlato di un "ragazzo" (essendo invece il ricorrente un trentaquattrenne), essendo poi irrilevante il dettaglio della felpa blu. 2.2. Violazione dell'art. 628, terzo comma n. 3-quinquies cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile la rapina, anziché il furto con destrezza o con strappo, avendo il VICENTINI subito un contatto fisico strettamente necessario all'apprensione del denaro, senza essere scaraventato a terra come erroneamente indicato nell'imputazione. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e al trattamento sanzionatorio. Si lamenta la mancata considerazione della modestia del fatto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si censura la motivazione, ritenuta di mero stile. 2.5. Violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, possibile in caso di derubricazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria 2 del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la convergenza degli elementi di prova acquisiti, valorizzando l'attendibilità della individuazione fotografica espletata dall'addetto al distributore di benzina, il quale - allertato dalle grida dell'anziana vittima - aveva visto il malvivente allontanarsi a gran velocità, e lo aveva riconosciuto come un frequentatore abituale della zona. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avuto riguardo alla puntuale motivazione della Corte territoriale che, dopo aver distinto la portata applicativa del delitto di rapina rispetto a quello di furto con destrezza, ha condivisibilmente attribuito rilevanza decisiva allo spintonamento subito prima della sottrazione del danaro dalla tasca dei pantaloni. 4. Per ciò che riguarda le residue censure, la pur sintetica motivazione della Corte territoriale risulta in linea con i principi costantemente affermati da questa Suprema Corte. In particolare, quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha ritenuto che non sussistessero ragioni per mutare il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice. L'assunto non è stato adeguatamente confutato dal ricorrente se non con un generico richiamo alla modesta gravità del fatto, che peraltro non può in alcun modo essere condiviso trattandosi di rapina posta in essere in danno di persona che, al momento della rapina, era nel suo ottantottesimo anno di vita. Né possono in alcun modo prendersi in considerazione quanto osservato nella parte conclusiva del ricorso, sul presupposto di una derubricazione del reato. Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, le considerazioni della corte in ordine alla sua congruità rispetto alla gravità del fatto, tenuto conto del suo attestarsi non lontano dai minimi edittali, appare del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga 3 superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alla recidiva. La Corte ha invero espresso una valutazione immune da censure deducibili in questa sede, richiamando l'epoca di commissione e la natura dei reati per cui il FILALI aveva già riportato condanna, e concludendo per la valenza sintomatica di un'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, attribuibile al nuovo delitto. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del FILALI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 s