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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 00058/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GIULIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale del ricorrente che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, esclusa la contestata recidiva, ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivi della impugnazione:

1.1. improcedibilità per intervenuta ed accettata remissione di querela, legittimamente spendibile quale unico motivo di ricorso;

1.2. in via subordinata, violazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 31 maggio 2021) con relativa accettazione (in data 1 giugno 2021), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso„ estingue il reato (Sez.

4. N- 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625).

Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista.

2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GIULIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale del ricorrente che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, esclusa la contestata recidiva, ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. improcedibilità per intervenuta ed accettata remissione di querela, legittimamente spendibile quale unico motivo di ricorso; 1.2. in via subordinata, violazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 31 maggio 2021) con relativa accettazione (in data 1 giugno 2021), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso„ estingue il reato (Sez. 4. N- 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris