CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 12242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente P ORDINANZA INTERLOCUTORIA CoY) ), 7i LI sul ricorso iscritto al numero 11892 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61T21 D869P) SCATOLA Bruno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E24 G596Y) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L68 F132Z) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (CF.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 1032/2019, pubblicata in data 7 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Ric. n. 11892/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 - Ordinanza interlocutoria - Il ricorso, benché regolarmente notificato al Ministero della Giustizia, è stato notificato ad AdER presso il difensore costi- tuito in appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre avrebbe dovu- to essere notificato direttamente all'Agenzia, subentrata all'agente della riscossione, secondo i principi di diritto in pro- posito affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 - 01: «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al suc- cessore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; ta- le invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sana- toria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a se- guito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»). per questi motivi La Corte: - dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso stesso; Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],P4ER1D ogo-1.4-APR.-21322, Do T ) [OSCURATO:PERSONA] Ri n. 11892/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 - Ord