CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 04682/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4682/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1323/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29521/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * DI * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il motivo con il quale si deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. l inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre normegiuridiche sul presupposto che la Corte d appello si sarebbe limitata a riprodurre lamotivazione del primo giudice senza valutare l eventuale sussistenza di condizioni per ilproscioglimento dell imputato è manifestamente infondato poiché contrasta con ilconsolidato indirizzo di legittimità secondo cui la motivazione per relationem è pienamenteammessa quando risulti che il giudice abbia consapevolmente fatto proprio il contenutoargomentativo del provvedimento richiamato ritenendolo congruente ai fini della propriadecisione e mantenendolo comunque conoscibile alla parte al momento dell esercizio dellefacoltà difensiveche nel caso di specie il corretto svolgimento del procedimento motivazionale non èefficacemente posto in dubbio dalla doglianza formulataconsiderato che con il medesimo motivo si censura altresì l omessa motivazione inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al diniego della sospensionecondizionale della pena sul rilievo che la Corte territoriale pur avendo riconosciutol attenuante di cui all art. 98 cod. pen. non avrebbe adeguatamente valutato la condottaprocessuale e le condizioni personali dell imputato né avrebbe potuto fondare il rigettodell istanza sulla mera esistenza di carichi pendenti in violazione del principio dipresunzione di innocenzache tali doglianze sono tuttavia indeducibili risolvendosi nella pedissequariproposizione di profili di censura già esaminati e disattesi con argomentazioni corrette dalgiudice di merito e risultando pertanto prive del necessario requisito di specificità nonessendo scandite da alcun effettivo confronto critico con la motivazione della sentenzaimpugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che per le medesime ragioni anagrafiche va disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4682/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1323/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29521/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * DI * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il motivo con il quale si deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. l inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre normegiuridiche sul presupposto che la Corte d appello si sarebbe limitata a riprodurre lamotivazione del primo giudice senza valutare l eventuale sussistenza di condizioni per ilproscioglimento dell imputato è manifestamente infondato poiché contrasta con ilconsolidato indirizzo di legittimità secondo cui la motivazione per relationem è pienamenteammessa quando risulti che il giudice abbia consapevolmente fatto proprio il contenutoargomentativo del provvedimento richiamato ritenendolo congruente ai fini della propriadecisione e mantenendolo comunque conoscibile alla parte al momento dell esercizio dellefacoltà difensiveche nel caso di specie il corretto svolgimento del procedimento motivazionale non èefficacemente posto in dubbio dalla doglianza formulataconsiderato che con il medesimo motivo si censura altresì l omessa motivazione inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al diniego della sospensionecondizionale della pena sul rilievo che la Corte territoriale pur avendo riconosciutol attenuante di cui all art. 98 cod. pen. non avrebbe adeguatamente valutato la condottaprocessuale e le condizioni personali dell imputato né avrebbe potuto fondare il rigettodell istanza sulla mera esistenza di carichi pendenti in violazione del principio dipresunzione di innocenzache tali doglianze sono tuttavia indeducibili risolvendosi nella pedissequariproposizione di profili di censura già esaminati e disattesi con argomentazioni corrette dalgiudice di merito e risultando pertanto prive del necessario requisito di specificità nonessendo scandite da alcun effettivo confronto critico con la motivazione della sentenzaimpugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che per le medesime ragioni anagrafiche va disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *