CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bottoni;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 871/2018Numero sezionale 3969/2026Numero di raccolta generale 15410/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – A seguito di processo verbale di constatazione notificatoil 31 luglio 2009, la Guardia di Finanza – Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] contestava alla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. a socio unico,operante nel settore del commercio di materiale informatico, ilmancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto per gli annid’imposta 2006 e 2007. In particolare, veniva rilevato che lapredetta società aveva effettuato acquisti da operatori comunitari esammarinesi senza assolvere agli obblighi di versamento dell’IVA,operando quale soggetto interposto nell’ambito di una frodecosiddetta “carosello”, mediante emissione di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti. Nell’ambito delle cessioni poste inessere dalla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., l’Amministrazione finanziariaindividuava anche quelle effettuate in favore della VP [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tali cessioni fossero avvenute aprezzi inferiori al valore normale. Sulla base di tale presupposto, laDirezione provinciale di Gorizia emetteva due inviti ad adempiere,rispettivamente prot. n. 57099 del 19 dicembre 2011 e n. 57216del 20 dicembre 2011, entrambi notificati il 22 dicembre 2011, coni quali intimava al contribuente, quale cessionario e obbligato insolido ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ilpagamento dell’IVA non versata negli anni d’imposta 2006 e 2007dalla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l.Avverso i suddetti inviti ad adempiere [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Gorizia, con sentenzan. 126/02/2014, passata in giudicato, dichiarava l’inammissibilitàdelle impugnazioni.In mancanza di pagamento degli importi intimati, l’Ufficioprocedeva all’iscrizione a ruolo delle somme richieste e l’Agentedella riscossione notificava la cartella di pagamento n.Numero registro generale 871/2018Numero sezionale 3969/2026Numero di raccolta generale 15410/2026Data pubblicazione 20/05/202611520130020325952000, relativa agli anni d’imposta 2006 e 2007.Tale cartella veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Gorizia.L’Agenzia delle entrate si costituiva, depositandocontrodeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Gorizia, con sentenzan. 133/01/2015, accoglieva il ricorso, ritenendo non dimostrata lacessione dei beni a un prezzo inferiore al valore normale.2. – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Il contribuente si costituiva resistendo all’impugnazione eproponendo appello incidentale limitatamente allaregolamentazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 117/2017, depositata l’11 aprile 2017, rigettaval’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale delcontribuente, riformando la sentenza di primo grado limitatamentealle spese.3. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della VP DistribuzioniS.r.l., si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 60-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionaleavrebbe errato nel ritenere non provato il presupposto dellaNumero registro generale 871/2018Numero sezionale 3969/2026Numero di raccolta generale 15410/2026Data pubblicazione 20/05/2026cessione a prezzo inferiore al valore normale, richiesto dall’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini della configurabilità dellaresponsabilità solidale del cessionario. In particolare, laCommissione tributaria regionale avrebbe escluso la sussistenza ditale requisito sul rilievo che la mera circostanza della vendita“sottocosto” non sarebbe sufficiente a dimostrare la cessione a unprezzo inferiore a quello di mercato, valorizzando, a tal fine, lanatura dei beni ceduti e la loro rapida obsolescenza. L’Agenzia delleentrate, invece, sostiene che il valore normale, come definitodall’art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, non potrebbe in ogni casoessere inferiore al costo di acquisto dei beni da parte del cedente eche, pertanto, la dimostrata vendita a prezzi inferiori al costo diacquisto integrerebbe automaticamente il presupposto del prezzoinferiore al valore normale. La sentenza impugnata avrebbe inoltredisatteso la ratio dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,introdotto per contrastare le frodi IVA, e avrebbe erroneamenteritenuto necessario un accertamento analitico del valore normalemediante indagini di mercato, benché, nella specie, tale valoresarebbe stato individuabile nel prezzo di acquisto sostenuto dalcedente.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di IVA, l'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,introdotto dall'art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004,prevede, al comma 2, l'obbligazione solidale del cessionario per ilpagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente allecessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005; talepresunzione di solidarietà, valevole per le cessioni effettuate aprezzi inferiori al valore normale, trova il suo elemento costitutivonell'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello dimercato, per ragioni di economicità e celerità dell'accertamentoNumero registro generale 871/2018Numero sezionale 3969/2026Numero di raccolta generale 15410/2026Data pubblicazione 20/05/2026fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che nonrefluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catenefraudolente, ferma restando, per il cessionario, la possibilità difornire la prova contraria dimostrando la plausibilità del minorecorrispettivo, o perché analogo a quello costantemente pattuito inprecedenti transazioni con il cedente, o perché simile al prezzopraticato da altri operatori del mercato (Cass. n. 25425/2022).Per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60-bis,comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato disuperare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazionefinanziaria, sull'effettuazione di una cessione a prezzo inferiore alvalore normale mediante una prova contraria, consistente indocumenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, lasussistenza di specifiche ragioni giustificative riferibili alla concretaL'Agenzia delle entrate evidenzia che, diversamente da quantosostenuto dalla Commissione tributaria regionale, l'Ufficio avevaindicato il valore normale attraverso il dato non contestato delprezzo di acquisto pagato dalla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., societàcedente. Inoltre, dalla verifica effettuata nei confronti della Pociottiemergeva l'acquisto della merce a un prezzo superiore a quello divendita, circostanza in astratto idonea a integrare un elementorilevante ai fini dell'accertamento del valore normale.Tali elementi sono stati del tutto ignorati nella pronunciaimpugnata e dovranno essere riesaminati in sede di rinvio.2. – La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA],competente anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 871/2018Numero sezionale 3969/2026Numero di raccolta generale 15410/2026Data pubblicazione 20/05/2026Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida