CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 29000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale bolognese per il delitto di tentato furto; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla precedente commissione di altri reati, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e che può costituire elemento ostativo anche la valutazione di precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); considerato che il delitto sarebbe estinto per prescrizione a partire dal 7 gennaio 2025, quindi dopo la sentenza di appello, e secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigli 're estensore [OSCURATO:PERSONA]