CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.3519/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] coop., rappresentata e difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9641/2020 del 3/07/2020. Uditala relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] di noleggio con conducenteVs [OSCURATO:PERSONA]- vice (ora ricorrente in cassazione ) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto dell’opposizione erano una pluralità di verbali di accertamento (con applicazione delle relative sanzioni amministrative)per violazione degli artt. 7 e 14 codice della strada (CdS) riconducibile alla constatata circolazione non auto- rizzata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. 2di 6 – 3519/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione –avanzata dinanzi al Giudice di pace di Roma - veniva rigettata in primo grado, con sentenza confermata in appello emessa dal Tribunale di Roma. Il ricorso in cassazione proposto dalla citata società avverso la sen- tenza di secondo grado n. 9641/2020 si affida acinque motivi. L’inti- mata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1.- I primi due motivi denuncia no la violazione dell’ art. 132 , co. 2 , n. 4 c.p.c. e dell’art. 111,co. 6, C ost. ( il primo per asserita motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e l’omesso esame di documenti (il secondo ex art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. ) , sostenendosiche non sia stato rilevato il contrasto della pronuncia im- pugnata con una serie di giudicati ( tutti conseguenti a decisioni di primo grado,tranne uno dipendente da una pronuncia di appello), for- matisi tra la stessa parte privata e [OSCURATO:PERSONA], di accoglimento di opposizioni a sanzioni amministrative per i medesimi tipi di infrazione al CdS (ovvero il passaggio sulle stesse corsie preferenziali o nelle stesse zone a traffico limitato). 2. – Questi d ue motivi, da esaminare congiuntamente per connes- sione, sono da disattendere. In particolare, il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 , c.p.c. , in quanto si fa valere una censura ex art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. avverso una doppia pronuncia conforme in un giudizio di appello promosso dopo l’11 settembre 2012, senza che la ricorrente abbia argomentato una diversità di ragioni a fondamento delle due pronunce. Quanto al primo motivo, la parte privata - nei giudizi conclusisi con decisioni passate in giudicat o - aveva argomentato con successo la scusabilità di un proprio errore. Costei era transitata con il proprio 3di 6 – 3519/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. veicolo sulle corsie preferenziali e nelle z.t.l., valendosi di una licenza rilasciata dal Comune di Capistrello, oggetto di una comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] effettuata tramite l’Agenzia per la mobilità. All’origine di tutte leinfrazioni sanzionate (oggetto sia dei giudicati che del pre- sente giudizio)vi era un unico fatto: l’errata comunicazione alla p.a. delnumero di targa dell’autovettura (sostitutiva di un precedente vei- colo) autorizzata all’accesso, a causa della inversione delle prime due lettere ( si era digitato «CF» anziché «FC»). Le pronunce p assate in giudicatohanno riconosciuto l’errore scusabile , che tra l’altro era stato segnalato dalla stessa parte privata con istanza di correzione presen- tata il 17/2/2016, mentre i verbali di accertamento qui impugnati si riferiscono tutti a infrazioni rilevate circa un mese dopo, dal 17 al 19 marzo 2016(per cui la VS Executive services avrebbe potuto ragione- volmente confidare nell’avvenuta sostituzione del numero di targa er- rato con quello corretto). La parte della sentenza censuratadal primo motivo è la seguent e: «non emergono elementi atti a far ritenere la mancata diligenza della gestione amministrativa delle pratiche per le autorizzazioni[…], a nulla rilevando che altre sentenze di merito possano aver ritenuto nei fatti la sussistenza di tale situazione». Pur nella sua estrema sintesi(«a nulla rilevando che altre sentenze di merito possano aver ritenuto nei fatti la sussistenza di tale situa- zione»), la motivazione soddisfa il minimo costituzionale, poiché al ri- ferimento ai «fatti» il Collegio ascrive il significato di rigetto dell’ecce- zione di giudicato sulla base della autonomia e della distinzione de lle condotte oggetto de lle sanzioni (i singoli passaggi sulle corsie prefe- renziali o nelle zone z.t.l.). Sulla base della medesima considerazione, il Collegio reputa che non si attagli alcaso di specie il principio di diritto secondo il quale, qualora 4di 6 – 3519/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento diuna situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituentepremessa logica indispen- sabile della statuizione passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto(cfr., tra le meno remote, Cass. 27013/2022). 3. -Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 3 l. 689/1981, sul presupposto che nella sentenza impugnata si sia omesso di considerare il difetto di colpa nell’errore di digitazione della targa del veicolo autorizzato al transito. Censurata è la seguente parte: «nel caso di specie non appare dubi- tabileche l'errore sul fatto derivi da negligenza della società appellante che ha inviato una informazione errata e non ha controllato quanto inviato, pur essendo rimasto nella sua disponibilità la e-mail inviata per la modifica della targa, omettendo qualsivoglia controllo fino a quando è andata a controllare a seguito della ricezione del primo verbale di irrogazione della sanzione». Questo motivo è inammissibile poiché, sotto la parvenza della cen- sura di violazione di una norma di diritto, esso aspira a sovrapporre l’apprezzamento di essa ricorrente alla valutazione, adeguatamente svolta,che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non presta il fianco a doglianze deducibiliin sede di giudizio di legittimità. 4. -Il quarto motivo denuncia – avuto riguardo all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’ art. 383 , co. 3 , d.p.r. 495/1992(regolamento di attuazione CdS), con riferimento al rigetto dell’eccezione per la mancata annotazione dei verbal i nel registro cro- nologico. 5di 6 – 3519/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo lamenta –in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 - quater d.l. 6/1991 , conv. nellal. 80/1991, e 3 del d.lgs. 393/1993 , con riferimento al ri- getto della doglianza in appello riferita alla mancata indicazione del re- sponsabile dell’inserimento dei dati nel sistema informatico. Questi due ultimimotivi sono da esaminare congiuntamente per con- nessione. Essi non sono fondati. Come correttamente ha argomentato la sentenza impugnata, per quanto riguarda la mancata registrazione deiverbal i di accertamento nel registro cronologico in vista della notifica di copia autentica, è da rilevareche per gl i stessi verbal i era stat a utilizzata la predispos izione a mezzo del sistema informatico che non produce una copia da rendere conforme, ma costituisce – nel rispetto delle previste procedure – a tutti gli effettiun secondo originale. Per quanto riguarda il registro cronologico,il Tribunale ha altrettanto legittimamente considerato che – sul presupposto della sua informa- tizzazione - è sufficiente introdurre i dati relativi alla infrazione ed al responsabile per elaborare e stampare il relativo procedimento, con la conseguenza che la sussistenza degli elementi è valutata dal respon- sabile del procedimento. Per quanto riguarda l’indicazione di una pluralità di responsabili in relazione alla tipologia di infrazione contestata, essanon ne rende in- certa l’individuazione per relationem, in virtù della procedimentalizza- zione del conferimento degli incarichi nella pubblica amministrazione, che consente di individuare il responsabile del procedimento al mo- mento della operazione, anche senza la specifica indicazione del nome. 5. - Il ricorso è , quindi, totalmente da rigetta re . Non vi è luogo a provvederesulle spese poiché [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 6di 6 – 3519/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore s