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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 25188/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 maggio 2013 in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in Foggia il 12 dicembre 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen.

La Corte di appello - si osserva - ha omesso di notificare al co-difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ebbe tra l'altro a redigere i motivi di appello, la citazione della fissazione dell'udienza in appello.

L'omessa notifica è stata tempestivamente eccepita attraverso le tempestive conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in vista dell'udienza del 21 marzo 2023, senza che la decisione ne dia atto o spieghi il motivo del mancato rinnovo, anche in favore dell'altro difensore, della notifica della citazione.

L'eccepita omessa notifica in favore del co-difensore, è causa di nullità della sentenza per la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, esito che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

2. Ed invero, risulta pacifico l'indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l'omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del co- difensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542).

3. Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio di natura processuale eccepito (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il ricorrente era difeso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo redatto anche i motivi di appello in favore dell'imputato; la Corte di appello, pur provvedendo a notificare la citazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ne ometteva la notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tempestiva eccezione formulata da uno dei difensori, la Corte di appello non ha provveduto ad una nuova notifica dell'avviso in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], determinando in tal modo la nullità della decisione impugnata.

4. Tenuto conto che nelle more (1 novembre 2023) è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 12 dicembre 2009, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 maggio 2013 in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in Foggia il 12 dicembre 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di appello - si osserva - ha omesso di notificare al co-difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ebbe tra l'altro a redigere i motivi di appello, la citazione della fissazione dell'udienza in appello. L'omessa notifica è stata tempestivamente eccepita attraverso le tempestive conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in vista dell'udienza del 21 marzo 2023, senza che la decisione ne dia atto o spieghi il motivo del mancato rinnovo, anche in favore dell'altro difensore, della notifica della citazione. L'eccepita omessa notifica in favore del co-difensore, è causa di nullità della sentenza per la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, esito che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 2. Ed invero, risulta pacifico l'indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l'omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del co- difensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542). 3. Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio di natura processuale eccepito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il ricorrente era difeso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo redatto anche i motivi di appello in favore dell'imputato; la Corte di appello, pur provvedendo a notificare la citazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ne ometteva la notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tempestiva eccezione formulata da uno dei difensori, la Corte di appello non ha provveduto ad una nuova notifica dell'avviso in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], determinando in tal modo la nullità della decisione impugnata. 4. Tenuto conto che nelle more (1 novembre 2023) è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 12 dicembre 2009, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr
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