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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 41465/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva di giorni 84, pari a 168 ore di lavoro di pubblica utilità disposta con la sentenza n. 427/2018 e ha pertanto ripristinato la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda e la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S.; Rilevato che nel ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte, si deduce che il condannato non aveva potuto svolgere il lavoro di pubblica utilità a causa delle proprie 'condizioni di salute e che, successivamente, ciò era stato impedito dalla pandemia, circostanze queste che sarebbero dimostrate dalla certificazione allegata all'atto di impugnazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto attraverso l'atto di impugnazione si introducono argomenti in fatto che non risultano essere stati prospettati nel corso del giudizio di merito e che in ordine agli stessi non risulta prospettabile neanche un travisamento per omissione, cui peraltro la difesa non fa cenno neanche nelle memorie pervenute in data 17 e 24 luglio 2023 alle quali è allegato un documento trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal quale, peraltro, risulta che dal 20/3/2020 in poi e sino a oggi il ricorrente non ha svolto alcuna attività; Rilevato comunque che il provvedimento risulta emesso sulla base della successiva comunicazione inviata il 1/2/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, si riferisce anche a un periodo nel quale il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità era del tutto ingiustificato; Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva di giorni 84, pari a 168 ore di lavoro di pubblica utilità disposta con la sentenza n. 427/2018 e ha pertanto ripristinato la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda e la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S.; Rilevato che nel ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte, si deduce che il condannato non aveva potuto svolgere il lavoro di pubblica utilità a causa delle proprie 'condizioni di salute e che, successivamente, ciò era stato impedito dalla pandemia, circostanze queste che sarebbero dimostrate dalla certificazione allegata all'atto di impugnazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto attraverso l'atto di impugnazione si introducono argomenti in fatto che non risultano essere stati prospettati nel corso del giudizio di merito e che in ordine agli stessi non risulta prospettabile neanche un travisamento per omissione, cui peraltro la difesa non fa cenno neanche nelle memorie pervenute in data 17 e 24 luglio 2023 alle quali è allegato un documento trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal quale, peraltro, risulta che dal 20/3/2020 in poi e sino a oggi il ricorrente non ha svolto alcuna attività; Rilevato comunque che il provvedimento risulta emesso sulla base della successiva comunicazione inviata il 1/2/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, si riferisce anche a un periodo nel quale il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità era del tutto ingiustificato; Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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