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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16163/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla mancata notificazione all'imputato della data della nuova udienza del 6.10.2017 innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la ripresa del dibattimento di primo grado, che era stato sospeso e rinviato d'ufficio a data successiva al 31.7.2017, a causa degli eventi sismici, che il 26 e il 30 ottobre del 2016 avevano colpito il territorio in cui era ricompreso il comune di Caste! di Lama, luogo di residenza dell'imputato.

Tale violazione ha determinato la celebrazione e la conclusione del dibattimento senza la presenza dell'imputato, integrando un'ipotesi di nullità, eccepita con memoria difensiva depositata presso la cancelleria della corte di appello in data 8.1.2020, senza che il giudice di secondo grado abbia fornito al riguardo risposta alcuna; 2) violazione di legge in quanto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello per l'udienza dell'8 gennaio 2020 non è mai stato notificato all'imputato, ma solo al difensore a mezzo posta elettronica certificata.

3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

Con memoria del 26.4.2021 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi in particolare sulla fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati.

5. La questione di diritto proposta con il primo motivo di ricorso investe la sussistenza o meno, nel caso in esame, dell'obbligo, per il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla notifica nei confronti dell'imputato, dell'ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva Fissato al 6.10.2017 la nuova udienza per la continuazione della celebrazione del dibattimento di primo grado, sospeso e rinviato d'ufficio, come si è detto, a causa degli eventi sismici che il 26 e il 30 ottobre del 2016 avevano colpito il territorio in cui era ricompreso il comune di Castel di Lama, luogo di residenza dell'imputato.

Orbene ritiene il Collegio che l'ordinanza in questione non andava notificata all'imputato, in quanto, come si vedrà tra breve, nel momento in cui venne disposto il rinvio a udienza fissa, si era già proceduto all'accertamento della regolare costituzione delle parti, conclusosi con la dichiarazione di assenza del prevenuto.

Sotto questo profilo non vi sono ragioni per allontanarsi dall'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità nella vigenza della disciplina della contumacia, secondo cui il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, c.p.p., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia.

Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013, Rv. 257556; Cass., Sez. 6, n. 30705 del 24/06/2016, Rv. 267684).Ne consegue, a contrario, che, ove si sia proceduto alla dichiarazione di contumacia (o di assenza) dell'imputato, non va rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio a data fissa.

L'equiparazione dell'imputato dichiarato assente all'imputato dichiarato contumace, del resto, trova conferma nella stessa previsione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla

I. 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

L'art. 49, co. 7, lett. b), della menzionata fonte normativa, infatti, prevede che "nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, salvo quanto previsto dal comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017".

Orbene, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, alla prima udienza innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito dell'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, il Ball era stato dichiarato assente, con rinvio del dibattimento alla successiva udienza del 31.3.2017.

In tale udienza, svoltasi in presenza del sostituto, su delega orale, del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], veniva accolta richiesta di rinvio "per eventi sismici", formulata dal suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata fuori udienza in data 22.3.2017, disponendosi, di conseguenza, il rinvio del dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva al termine indicato dal menzionato art. 49, co. 7, lett. b), d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla

I. 15 dicembre 2016, n. 229.

Né va taciuto che, una volta legittimamente dichiarata l'assenza dell'imputato, quest'ultimo, ai sensi del disposto dell'art. 420 bis, co. 3, primo periodo, c.p.p., deve intendersi rappresentato dal difensore, che, nel caso in esame, va individuato nel sostituto processuale dell'avv.Gramenzi, informato, dunque, anche in nome e per conto del prevenuto, della data di rinvio a udienza fissa.

In conclusione, per le esposte ragioni, nessun nuovo avviso andava notificato al Bell, il che rende del tutto irrilevante la denunciata mancanza di una risposta sulla relativa eccezione da parte della corte territoriale.

6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto dall'esame degli atti il decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta notificato a mani dell'imputato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. fol. 6).

7. Al rigetto dell'impugnazione, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18.1.2022.

Il ConsigliRre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla mancata notificazione all'imputato della data della nuova udienza del 6.10.2017 innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la ripresa del dibattimento di primo grado, che era stato sospeso e rinviato d'ufficio a data successiva al 31.7.2017, a causa degli eventi sismici, che il 26 e il 30 ottobre del 2016 avevano colpito il territorio in cui era ricompreso il comune di Caste! di Lama, luogo di residenza dell'imputato. Tale violazione ha determinato la celebrazione e la conclusione del dibattimento senza la presenza dell'imputato, integrando un'ipotesi di nullità, eccepita con memoria difensiva depositata presso la cancelleria della corte di appello in data 8.1.2020, senza che il giudice di secondo grado abbia fornito al riguardo risposta alcuna; 2) violazione di legge in quanto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello per l'udienza dell'8 gennaio 2020 non è mai stato notificato all'imputato, ma solo al difensore a mezzo posta elettronica certificata. 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con memoria del 26.4.2021 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi in particolare sulla fondatezza del secondo motivo di impugnazione. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. 5. La questione di diritto proposta con il primo motivo di ricorso investe la sussistenza o meno, nel caso in esame, dell'obbligo, per il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla notifica nei confronti dell'imputato, dell'ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva Fissato al 6.10.2017 la nuova udienza per la continuazione della celebrazione del dibattimento di primo grado, sospeso e rinviato d'ufficio, come si è detto, a causa degli eventi sismici che il 26 e il 30 ottobre del 2016 avevano colpito il territorio in cui era ricompreso il comune di Castel di Lama, luogo di residenza dell'imputato. Orbene ritiene il Collegio che l'ordinanza in questione non andava notificata all'imputato, in quanto, come si vedrà tra breve, nel momento in cui venne disposto il rinvio a udienza fissa, si era già proceduto all'accertamento della regolare costituzione delle parti, conclusosi con la dichiarazione di assenza del prevenuto. Sotto questo profilo non vi sono ragioni per allontanarsi dall'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità nella vigenza della disciplina della contumacia, secondo cui il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, c.p.p., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013, Rv. 257556; Cass., Sez. 6, n. 30705 del 24/06/2016, Rv. 267684).Ne consegue, a contrario, che, ove si sia proceduto alla dichiarazione di contumacia (o di assenza) dell'imputato, non va rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio a data fissa. L'equiparazione dell'imputato dichiarato assente all'imputato dichiarato contumace, del resto, trova conferma nella stessa previsione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla I. 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016". L'art. 49, co. 7, lett. b), della menzionata fonte normativa, infatti, prevede che "nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, salvo quanto previsto dal comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017". Orbene, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, alla prima udienza innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito dell'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, il Ball era stato dichiarato assente, con rinvio del dibattimento alla successiva udienza del 31.3.2017. In tale udienza, svoltasi in presenza del sostituto, su delega orale, del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], veniva accolta richiesta di rinvio "per eventi sismici", formulata dal suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata fuori udienza in data 22.3.2017, disponendosi, di conseguenza, il rinvio del dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva al termine indicato dal menzionato art. 49, co. 7, lett. b), d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla I. 15 dicembre 2016, n. 229. Né va taciuto che, una volta legittimamente dichiarata l'assenza dell'imputato, quest'ultimo, ai sensi del disposto dell'art. 420 bis, co. 3, primo periodo, c.p.p., deve intendersi rappresentato dal difensore, che, nel caso in esame, va individuato nel sostituto processuale dell'avv.Gramenzi, informato, dunque, anche in nome e per conto del prevenuto, della data di rinvio a udienza fissa. In conclusione, per le esposte ragioni, nessun nuovo avviso andava notificato al Bell, il che rende del tutto irrilevante la denunciata mancanza di una risposta sulla relativa eccezione da parte della corte territoriale. 6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto dall'esame degli atti il decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta notificato a mani dell'imputato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. fol. 6). 7. Al rigetto dell'impugnazione, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.1.2022. Il ConsigliRre
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