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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12064/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione, che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali» (Sez. 1, n. 18546 del 13/07/2016, Mansi, Rv. 269817), cioè di accertare se «il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato» (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445); che, al di fuori di tali casi, non può, invece, ammettersi un nuovo esame sul punto da parte del giudice dell'esecuzione, il cui intervento comporterebbe la sovrapposizione di un nuovo e diverso giudizio di merito su una questione già esaminata nel processo di cognizione attraverso la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinaria; che è utile rammentare, al riguardo, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione pronunciare un nuovo giudizio su una questione di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, che sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, Rv. 274532); che, nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha stimato che il giudice della cognizione avesse debitamente spiegato (a pag. 480 della sentenza del 27 luglio 2015) le ragioni che la hanno indotta ad applicare — in modo, quindi, non automatico — l'aumento per la recidiva; che, in ogni caso, Cutrì non risulta avere articolato, in proposito, specifico motivo di impugnazione, pur essendo stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 il 29 luglio 2015, ovvero ad immediato ridosso dell'emissione del dispositivo della sentenza di appello, risalente al 27 luglio 2015, e ben prima del deposito della motivazione e della conseguente proposizione del ricorso per cassazione; che correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione — dopo avere ulteriormente ricordato che la Corte di cassazione ebbe modo di esaminare le doglianze sollevate in proposito da altri imputati pervenendo, in taluni casi, all'annullamento con rinvio per difetto di motivazione — ha conclusivamente osservato che la formazione, sul punto, di giudicato all'esito del giudizio di cognizione preclude in radice il nuovo esame della questione in sede esecutiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente Da1e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione, che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali» (Sez. 1, n. 18546 del 13/07/2016, Mansi, Rv. 269817), cioè di accertare se «il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato» (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445); che, al di fuori di tali casi, non può, invece, ammettersi un nuovo esame sul punto da parte del giudice dell'esecuzione, il cui intervento comporterebbe la sovrapposizione di un nuovo e diverso giudizio di merito su una questione già esaminata nel processo di cognizione attraverso la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinaria; che è utile rammentare, al riguardo, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione pronunciare un nuovo giudizio su una questione di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, che sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, Rv. 274532); che, nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha stimato che il giudice della cognizione avesse debitamente spiegato (a pag. 480 della sentenza del 27 luglio 2015) le ragioni che la hanno indotta ad applicare — in modo, quindi, non automatico — l'aumento per la recidiva; che, in ogni caso, Cutrì non risulta avere articolato, in proposito, specifico motivo di impugnazione, pur essendo stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 il 29 luglio 2015, ovvero ad immediato ridosso dell'emissione del dispositivo della sentenza di appello, risalente al 27 luglio 2015, e ben prima del deposito della motivazione e della conseguente proposizione del ricorso per cassazione; che correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione — dopo avere ulteriormente ricordato che la Corte di cassazione ebbe modo di esaminare le doglianze sollevate in proposito da altri imputati pervenendo, in taluni casi, all'annullamento con rinvio per difetto di motivazione — ha conclusivamente osservato che la formazione, sul punto, di giudicato all'esito del giudizio di cognizione preclude in radice il nuovo esame della questione in sede esecutiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da1e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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