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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 48573/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ct La_ C.24-tc£4)....9 irzie A QÌ i)tn 2,...oust.. 04 le& c-.0.1-ttre.i...e.tl2.19 .1 40? PQ..10ttA -6~ifeRee're procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 aprile 2023 il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - nel procedimento in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.7 d.l.n.4 del 2019 - ha sollevato conflitto positivo di competenza con GIP del Tribunale di Palermo. 1.1 La sequenza procedimentale può essere riassunta nel modo che segue: a) in data 28 maggio 2021 veniva esercitata l'azione penale dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lin riferimento alla circostanza di fatto di non aver rappresentato, in sede di domanda tesa ad ottenere il reddito di cittadinanza, una specifica circostanza rilevante (la qualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen.); b) in data 18 novembre 2022 analoga contestazione in fatto è stata mossa a [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con fissazione della udienza preliminare; c) innanzi al GUP del Tribunale di Palermo risulta emessa ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, ai sensi dell'art.464quater cod.proc.pen. _

2. Apprezzata la sostanziale identità del fatto contestato, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma la propria competenza per territorio, in ragione del fatto che la domanda di cui alla imputazione è stata presentata presso il comune di [OSCURATO:PERSONA].

3. Va ritenuto sussistente il conflitto positivo di competenza sollevato dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della identità del fatto oggetto di contestazione nei due distinti procedimenti. 3.1 La medesimezza del fatto impone la reductio ad unum del giudizio.

Circa il criterio risolutivo da adottare, anche in ragione del fatto che trattasi di questione relativa alla competenza per territorio, il Collegio rileva che presso l'autorità giudiziaria di Palermo il procedimento si trova in fase più avanzata (risulta emessa ordinanza di ammissione alla prova ai sensi dell'art.464 quater cod.proc.pen.).Va pertanto applicato il principio secondo cui in caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per Io stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (v. da ultimo Sez.

I n. 32707 del 20.10.2020, rv 279895).

Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di Palermo, come da dispositivo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli ulteriori atti.

Così deciso in data 27 settembre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ct La_ C.24-tc£4)....9 irzie A QÌ i)tn 2,...oust.. 04 le& c-.0.1-ttre.i...e.tl2.19 .1 40? PQ..10ttA -6~ifeRee're procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 aprile 2023 il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - nel procedimento in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.7 d.l.n.4 del 2019 - ha sollevato conflitto positivo di competenza con GIP del Tribunale di Palermo. 1.1 La sequenza procedimentale può essere riassunta nel modo che segue: a) in data 28 maggio 2021 veniva esercitata l'azione penale dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lin riferimento alla circostanza di fatto di non aver rappresentato, in sede di domanda tesa ad ottenere il reddito di cittadinanza, una specifica circostanza rilevante (la qualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen.); b) in data 18 novembre 2022 analoga contestazione in fatto è stata mossa a [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con fissazione della udienza preliminare; c) innanzi al GUP del Tribunale di Palermo risulta emessa ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, ai sensi dell'art.464quater cod.proc.pen. _ 2. Apprezzata la sostanziale identità del fatto contestato, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma la propria competenza per territorio, in ragione del fatto che la domanda di cui alla imputazione è stata presentata presso il comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va ritenuto sussistente il conflitto positivo di competenza sollevato dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della identità del fatto oggetto di contestazione nei due distinti procedimenti. 3.1 La medesimezza del fatto impone la reductio ad unum del giudizio. Circa il criterio risolutivo da adottare, anche in ragione del fatto che trattasi di questione relativa alla competenza per territorio, il Collegio rileva che presso l'autorità giudiziaria di Palermo il procedimento si trova in fase più avanzata (risulta emessa ordinanza di ammissione alla prova ai sensi dell'art.464 quater cod.proc.pen.).Va pertanto applicato il principio secondo cui in caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per Io stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (v. da ultimo Sez. I n. 32707 del 20.10.2020, rv 279895). Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di Palermo, come da dispositivo. P.Q.M. Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli ulteriori atti. Così deciso in data 27 settembre 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 48573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris