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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01928/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAttete-avv-ise-affe-praft i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28443/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di appropriazione indebita di una autovettura deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in assenza di prova, stante la inattendibilità della persona offesa e la omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi a prova contraria; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della tardività della querela; c. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle chieste circostante attenuanti generiche; d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dee ricorrente in ordine alla condotta di appropriazione indebita in considerazione delle dichiarazioni della p.o ritenute pienamente attendibile anche perché oggetto di riscontro, evidenziando che l'imputato non aveva alcun diritto di ritenzione non avendo maturato alcun credito certo e liquido nei confronti della persona offesa.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nell'a parte in cui ha ritenuto tempestiva la querela depositata in data 5 luglio 2014, atteso che sino al giugno 2014 le parti avevano interloquito per la consegna del bene.

A tale riguardo va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385).

2.3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando l' assenza di elementi di segno positivo.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure a nulla rilevando la censura formulata con il terzo motivo che non inficia il complessivo ragionamento dei giudici di merito.

2.4. Il quarto secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Occorre premettere che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001) e che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, 2 cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).

Nella specie i giudici di merito hanno implicitamente escluso ogni tenuità del fatto, facendo riferimento al valore del bene, ragionamento non inficiato dalle censure di parte ricorrente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAttete-avv-ise-affe-praft i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28443/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di appropriazione indebita di una autovettura deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in assenza di prova, stante la inattendibilità della persona offesa e la omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi a prova contraria; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della tardività della querela; c. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle chieste circostante attenuanti generiche; d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dee ricorrente in ordine alla condotta di appropriazione indebita in considerazione delle dichiarazioni della p.o ritenute pienamente attendibile anche perché oggetto di riscontro, evidenziando che l'imputato non aveva alcun diritto di ritenzione non avendo maturato alcun credito certo e liquido nei confronti della persona offesa. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nell'a parte in cui ha ritenuto tempestiva la querela depositata in data 5 luglio 2014, atteso che sino al giugno 2014 le parti avevano interloquito per la consegna del bene. A tale riguardo va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385). 2.3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando l' assenza di elementi di segno positivo. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure a nulla rilevando la censura formulata con il terzo motivo che non inficia il complessivo ragionamento dei giudici di merito. 2.4. Il quarto secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Occorre premettere che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001) e che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, 2 cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301). Nella specie i giudici di merito hanno implicitamente escluso ogni tenuità del fatto, facendo riferimento al valore del bene, ragionamento non inficiato dalle censure di parte ricorrente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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