CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 08330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4604/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 849/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. propose contro l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] l’azione di responsabilità per l’aggravamento del dissesto, stante la prosecuzione dell’attività in funzione non esclusivamente conservativa dopo che l’assemblea aveva deliberato di dar corso all’autofallimento; nella resistenza dell’amministratore, la domanda venne accolta dal tribunale di Ancona previa quantificazione del danno in 57.000,00 EUR, corrispondente ai canoni di locazione immobiliare maturati e non pagati dal 1° giugno 2012 al 6 giugno 2013, data di riconsegna dell’immobile locato; l’appello di Zallocco è stato respinto e avverso la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in tremotivi; il Fallimento ha replicato con controricorsoe memoria. Considerato che: il secondo motivo di ricorsodenunzia la violazione dell’art. 2486 cod. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 2449stesso codice, per avere la corte d’appello omesso di fare applicazione del criterio dei netti patrimonialionde stabilire l’effettivo ammontare del danno in mancanza di una prova certa di esso; prova della quale – si dice - era onerata la curatela fallimentare; rispetto a tale motivo di doglianza, che attiene alla questione circa l’immediata applicabilità, o meno, della norma conseguente all’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019 recante il CCII- immediata applicabilità negata dalla corte territoriale - , il C ollegio reputa opportun a la trattazione in pubblica udienza, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati; si tratta infatti di questione che, risolta in senso con trario a quanto ritenuto dalla corte anconetana da una recentissima ordinanza di questa Sezione(Cass. Sez. 1 n. 5252-24), è destinata a riproporsi in un numero indefinito di controversie, ciò anche integrando i presupposti dell'art. 375 cod. proc. civ, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con la nuova formulazione delle questioni "di particolare rilevanza" aventi maggiore valenza nomofilattica, nella prospettiva di assicurare l'uniformità organizzativa delle diverse articolazioni civili della Corte e di fornire criteri di orientamento omogenei anche alla Procura generale e alle parti; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in udienza pubblica. Deciso in Roma,