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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07776/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5172/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] D S GIULIANO T [OSCURATO:PERSONA] 16 EDIFICIO 1, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GEROLAMOANGOTTI, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2246/2020 depo-sitata il 09/12/2020.Numero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Condominiodi via Dinucci 16 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tri-bunale di Pisa, chiedendo l’accertamento del difetto di nomina diquest’ultimo quale amministratore del condominio e l’annullamentodella delibera assembleare del 20 marzo 2017, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] erastato confermato nell’incarico.

Gli attori deducevano che il verbaledell’assemblea del 27 luglio 2015, dal quale risultava la nomina delLandi, fosse un falso, e che nella medesima data si fosse tenuta unadiversa assemblea, regolarmente convocata dall’amministratoreuscente, la quale aveva nominato altro soggetto quale nuovo ammini-stratore.Il Tribunale rigettava le domande.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha riget-tato il gravame.

Dopo aver accertato che l'azione ex art. 1137 c.c. ètempestiva e che il [OSCURATO:PERSONA] è carente di legittimazione passiva (che spettaal [OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha ritenuto irrilevante la querela di falso sulverbale 27.7.2015, poiché il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque investito dellaqualifica con la delibera 20.3.2017, preceduta da una condotta dei con-domini, distesasi in un arco di tempo pluriennale, che lo hanno consi-derato come amministratore.

Ritiene inoltre che l'eventuale nullità delladelibera del 2015 non si propaga all’unica delibera impugnata.

Sul se-condo motivo d'appello (vizi formali del verbale 20.3.2017: millesimi,orari, tabelle ex art. 69 disp. att.), la Corte accerta che esso è inam-missibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. (le censure in ap-pello eccedono il petitum originario, circoscritto alla sola mancata indi-cazione dei millesimi) e comunque infondato nel merito, avendo il Tri-bunale accertato il sostanziale rispetto dei requisiti di validità del ver-bale.Numero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due mo-tivi, illustrati da memoria.

Resiste il [OSCURATO:PERSONA] di via Dinucci 16 concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e «note scritteconclusionali» in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – È da anteporre l’esame del secondo motivo, poiché tratta spe-cificamente i profili di illegittimità attribuiti alla delibera del 2017, cheè la sola ad essere oggetto di impugnazione in questo processo.2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1130 c.c. e 69 disp. att. c.c.

Si censura la deli-bera del 20 marzo 2017 sotto cinque profili: (a) violazione dell’art.1130 n. 10 c.c. per mancata convocazione dell’assemblea entro cen-tottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; (b) omessa indicazione nelverbale dei valori millesimali dei condomini presenti, con impossibilitàdi verificare il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 1136 co.2 c.c.; (c) omessa indicazione nel verbale degli orari di inizio, allonta-namento e chiusura dell’assemblea; (d) violazione dell’art. 69 disp. att.c.c. per approvazione delle tabelle millesimali a maggioranza anzichéall’unanimità; (e) redazione delle tabelle da parte del [OSCURATO:PERSONA] senza pre-ventivo incarico assembleare.Il secondo motivo è inammissibile.La sentenza in epigrafe ha dichiarato inammissibile il corrispondentemotivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.,avendo ritenuto che le censure formulate in appello eccedessero il pe-titum originario, circoscritto alla sola mancata indicazione analitica deinomi dei partecipanti e dei valori millesimali nel verbale dell’assembleadel 20 marzo 2017 (p. 11).

Ha poi aggiunto di condividere nel meritola statuizione di primo grado.Il ricorso per cassazione non censura specificamente la prima e au-tonoma ratio decidendi, limitandosi a riproporre nel merito le doglianzeconcernenti i vizi della delibera.

Per consolidata giurisprudenza diNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026questa Corte (Cass.

SU 7931/2013 e altre), ove la sentenza impugnatasia sorretta da una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarla autonomamente, il ricorrente ha l’onere di impugnarletutte, sicché l’omessa impugnazione di una rende inammissibile il ri-corso per sopravvenuto difetto di interesse.2. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di unfatto decisivo discusso tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, ca-renza di motivazione, violazione degli artt. 115, 225 co. 2 e 295 c.p.c.Il motivo investe la sentenza in epigrafe sotto plurimi profili, tutti con-vergenti nel contestare il riconoscimento della qualifica di amministra-tore in capo al [OSCURATO:PERSONA] mediante il comportamento concludente dei con-domini: l’omesso esame del verbale dell’assemblea del 27 luglio 2015con nomina di diverso amministratore, in asserita violazione dell’art.115 c.p.c.; la mancata autorizzazione della querela di falso e la man-cata sospensione del giudizio ex artt. 225 co. 2 e 295 c.p.c.; la con-traddittorietà della motivazione.Il primo motivo è rigettato.L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, accertata nel para-grafo precedente, consolida la validità della conferma del [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore, deliberata dall’assemblea del 20 marzo 2017, atto dinomina autonomo, idoneo a fondare la legittimazione dell’amministra-tore indipendentemente dalla validità o invalidità della precedente in-vestitura.

Sul punto, la Corte territoriale ha argomentato che l’even-tuale nullità della delibera del 27.7.2015 non comporterebbe alcunanullità derivata della delibera del 20.3.2017 attualmente impugnataperché tutti indistintamente i condomini del hanno consentito – dal2015 al 2017 – al geom. [OSCURATO:PERSONA] di convocare in qualità di amministratorecondominiale ulteriori assemblee, in cui si è deliberato su più punti.Tale ratio, fondata sull’accertamento della conferma formale dell’inca-rico, regge ad ogni censura articolata nel primo motivo di ricorso, ilNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026quale si concentra essenzialmente sulla questione della nomina origi-naria del 2015, senza investire specificamente la validità della con-ferma deliberata il 20 marzo 2017.Merita peraltro una puntualizzazione il passaggio nel quale la Corteterritoriale ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] investito della qualifica di amministra-tore per comportamento concludente dei condomini, richiamando ilprincipio enunciato da Cass. n. 2242 del 2016 secondo cui la nominadell’amministratore di condominio, soggetta all’art. 1392 c.c., può ri-sultare dal comportamento concludente dei condomini che lo abbianoconsiderato tale.

Tale precedente non è pertinente, poiché si riferiscea una fattispecie anteriore all’entrata in vigore della l. n. 220 del 2012.Nel regime introdotto dalla riforma, (per tacere d’altro) l’art. 1129 co.14 c.c. prescrive che l’amministratore, all’atto dell’accettazione dellanomina e del suo rinnovo, specifichi analiticamente l’importo dovuto atitolo di compenso, a pena di nullità della nomina stessa.

Il requisito diforma prescritto a pena di nullità non è compatibile con una nominaper facta concludentia, la quale, prescindendo per definizione da unadichiarazione espressa, non consente la specificazione del compensorichiesta dalla norma.

La motivazione della sentenza in epigrafe vadunque corretta nel senso che l’investitura del [OSCURATO:PERSONA] nella qualifica diamministratore non poteva essere riconosciuta sulla base del solo com-portamento concludente dei condomini.

Nondimeno, la decisione di ri-getto dell’appello è corretta nel risultato, potendosi essa fondare sullaautonoma e assorbente ratio decidendi richiamata nel precedente ca-poverso.Quanto alle censure relative alla mancata autorizzazione della que-rela di falso e alla mancata sospensione del giudizio ex artt. 225 co. 2e 295 c.p.c., esse sono infondate.

La Corte territoriale ha escluso lapregiudizialità tra il giudizio sulla querela di falso e la presente contro-versia, avendo correttamente ritenuto irrilevante ai fini della decisioneNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’accertamento della falsità del verbale del 27 luglio 2015, alla luce dellaconferma formale del 20 marzo 2017.Si aggiunga che il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 282 del 2025,ha rigettato la querela di falso proposta in via principale, accertando, aseguito di consulenza tecnica grafologica, la riconducibilità delle sotto-scrizioni ai soggetti indicati nel verbale e qualificando le discrasie rile-vate dai querelanti come meri errori materiali (la sentenza è stata pro-dotta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], in prossimità dell’adunanza camerale).3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, unitariamente in favore delle due parti contro-ricorrenti per la comunanza della posizione difensiva (con considera-zione dell’aumento per difesa plurima).Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista peril ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13 co. 1-quaterd.p.r. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsarealle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate uni-tariamente in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista peril ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19 marzo 2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5172/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] D S GIULIANO T [OSCURATO:PERSONA] 16 EDIFICIO 1, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GEROLAMOANGOTTI, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2246/2020 depo-sitata il 09/12/2020.Numero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Condominiodi via Dinucci 16 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tri-bunale di Pisa, chiedendo l’accertamento del difetto di nomina diquest’ultimo quale amministratore del condominio e l’annullamentodella delibera assembleare del 20 marzo 2017, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] erastato confermato nell’incarico. Gli attori deducevano che il verbaledell’assemblea del 27 luglio 2015, dal quale risultava la nomina delLandi, fosse un falso, e che nella medesima data si fosse tenuta unadiversa assemblea, regolarmente convocata dall’amministratoreuscente, la quale aveva nominato altro soggetto quale nuovo ammini-stratore.Il Tribunale rigettava le domande.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha riget-tato il gravame. Dopo aver accertato che l'azione ex art. 1137 c.c. ètempestiva e che il [OSCURATO:PERSONA] è carente di legittimazione passiva (che spettaal [OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha ritenuto irrilevante la querela di falso sulverbale 27.7.2015, poiché il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque investito dellaqualifica con la delibera 20.3.2017, preceduta da una condotta dei con-domini, distesasi in un arco di tempo pluriennale, che lo hanno consi-derato come amministratore. Ritiene inoltre che l'eventuale nullità delladelibera del 2015 non si propaga all’unica delibera impugnata. Sul se-condo motivo d'appello (vizi formali del verbale 20.3.2017: millesimi,orari, tabelle ex art. 69 disp. att.), la Corte accerta che esso è inam-missibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. (le censure in ap-pello eccedono il petitum originario, circoscritto alla sola mancata indi-cazione dei millesimi) e comunque infondato nel merito, avendo il Tri-bunale accertato il sostanziale rispetto dei requisiti di validità del ver-bale.Numero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due mo-tivi, illustrati da memoria. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] di via Dinucci 16 concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e «note scritteconclusionali» in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – È da anteporre l’esame del secondo motivo, poiché tratta spe-cificamente i profili di illegittimità attribuiti alla delibera del 2017, cheè la sola ad essere oggetto di impugnazione in questo processo.2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1130 c.c. e 69 disp. att. c.c. Si censura la deli-bera del 20 marzo 2017 sotto cinque profili: (a) violazione dell’art.1130 n. 10 c.c. per mancata convocazione dell’assemblea entro cen-tottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; (b) omessa indicazione nelverbale dei valori millesimali dei condomini presenti, con impossibilitàdi verificare il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 1136 co.2 c.c.; (c) omessa indicazione nel verbale degli orari di inizio, allonta-namento e chiusura dell’assemblea; (d) violazione dell’art. 69 disp. att.c.c. per approvazione delle tabelle millesimali a maggioranza anzichéall’unanimità; (e) redazione delle tabelle da parte del [OSCURATO:PERSONA] senza pre-ventivo incarico assembleare.Il secondo motivo è inammissibile.La sentenza in epigrafe ha dichiarato inammissibile il corrispondentemotivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.,avendo ritenuto che le censure formulate in appello eccedessero il pe-titum originario, circoscritto alla sola mancata indicazione analitica deinomi dei partecipanti e dei valori millesimali nel verbale dell’assembleadel 20 marzo 2017 (p. 11). Ha poi aggiunto di condividere nel meritola statuizione di primo grado.Il ricorso per cassazione non censura specificamente la prima e au-tonoma ratio decidendi, limitandosi a riproporre nel merito le doglianzeconcernenti i vizi della delibera. Per consolidata giurisprudenza diNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026questa Corte (Cass. SU 7931/2013 e altre), ove la sentenza impugnatasia sorretta da una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarla autonomamente, il ricorrente ha l’onere di impugnarletutte, sicché l’omessa impugnazione di una rende inammissibile il ri-corso per sopravvenuto difetto di interesse.2. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di unfatto decisivo discusso tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, ca-renza di motivazione, violazione degli artt. 115, 225 co. 2 e 295 c.p.c.Il motivo investe la sentenza in epigrafe sotto plurimi profili, tutti con-vergenti nel contestare il riconoscimento della qualifica di amministra-tore in capo al [OSCURATO:PERSONA] mediante il comportamento concludente dei con-domini: l’omesso esame del verbale dell’assemblea del 27 luglio 2015con nomina di diverso amministratore, in asserita violazione dell’art.115 c.p.c.; la mancata autorizzazione della querela di falso e la man-cata sospensione del giudizio ex artt. 225 co. 2 e 295 c.p.c.; la con-traddittorietà della motivazione.Il primo motivo è rigettato.L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, accertata nel para-grafo precedente, consolida la validità della conferma del [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore, deliberata dall’assemblea del 20 marzo 2017, atto dinomina autonomo, idoneo a fondare la legittimazione dell’amministra-tore indipendentemente dalla validità o invalidità della precedente in-vestitura. Sul punto, la Corte territoriale ha argomentato che l’even-tuale nullità della delibera del 27.7.2015 non comporterebbe alcunanullità derivata della delibera del 20.3.2017 attualmente impugnataperché tutti indistintamente i condomini del hanno consentito – dal2015 al 2017 – al geom. [OSCURATO:PERSONA] di convocare in qualità di amministratorecondominiale ulteriori assemblee, in cui si è deliberato su più punti.Tale ratio, fondata sull’accertamento della conferma formale dell’inca-rico, regge ad ogni censura articolata nel primo motivo di ricorso, ilNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026quale si concentra essenzialmente sulla questione della nomina origi-naria del 2015, senza investire specificamente la validità della con-ferma deliberata il 20 marzo 2017.Merita peraltro una puntualizzazione il passaggio nel quale la Corteterritoriale ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] investito della qualifica di amministra-tore per comportamento concludente dei condomini, richiamando ilprincipio enunciato da Cass. n. 2242 del 2016 secondo cui la nominadell’amministratore di condominio, soggetta all’art. 1392 c.c., può ri-sultare dal comportamento concludente dei condomini che lo abbianoconsiderato tale. Tale precedente non è pertinente, poiché si riferiscea una fattispecie anteriore all’entrata in vigore della l. n. 220 del 2012.Nel regime introdotto dalla riforma, (per tacere d’altro) l’art. 1129 co.14 c.c. prescrive che l’amministratore, all’atto dell’accettazione dellanomina e del suo rinnovo, specifichi analiticamente l’importo dovuto atitolo di compenso, a pena di nullità della nomina stessa. Il requisito diforma prescritto a pena di nullità non è compatibile con una nominaper facta concludentia, la quale, prescindendo per definizione da unadichiarazione espressa, non consente la specificazione del compensorichiesta dalla norma. La motivazione della sentenza in epigrafe vadunque corretta nel senso che l’investitura del [OSCURATO:PERSONA] nella qualifica diamministratore non poteva essere riconosciuta sulla base del solo com-portamento concludente dei condomini. Nondimeno, la decisione di ri-getto dell’appello è corretta nel risultato, potendosi essa fondare sullaautonoma e assorbente ratio decidendi richiamata nel precedente ca-poverso.Quanto alle censure relative alla mancata autorizzazione della que-rela di falso e alla mancata sospensione del giudizio ex artt. 225 co. 2e 295 c.p.c., esse sono infondate. La Corte territoriale ha escluso lapregiudizialità tra il giudizio sulla querela di falso e la presente contro-versia, avendo correttamente ritenuto irrilevante ai fini della decisioneNumero registro generale 5172/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7776/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’accertamento della falsità del verbale del 27 luglio 2015, alla luce dellaconferma formale del 20 marzo 2017.Si aggiunga che il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 282 del 2025,ha rigettato la querela di falso proposta in via principale, accertando, aseguito di consulenza tecnica grafologica, la riconducibilità delle sotto-scrizioni ai soggetti indicati nel verbale e qualificando le discrasie rile-vate dai querelanti come meri errori materiali (la sentenza è stata pro-dotta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], in prossimità dell’adunanza camerale).3. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, unitariamente in favore delle due parti contro-ricorrenti per la comunanza della posizione difensiva (con considera-zione dell’aumento per difesa plurima).Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista peril ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13 co. 1-quaterd.p.r. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsarealle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate uni-tariamente in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista peril ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19 marzo 2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA
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