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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05038/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 6/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con la recidiva reiterata e infraquinquennale nonché con la diminuente del rito, alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida di un'auto benché non avesse mai conseguito la patente e in orario successivo a quello previsto, obbligatoriamente, per il rientro nell'abitazione, fissato per le ore 20.00; fatto accertato in Palermo in data 19/2/2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla recidiva, la Corte si sarebbe limitata a ribadire che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] fossero sintomatici di una certa pericolosità, nonostante che egli non abbia mai riportato condanna per la violazione di misure di prevenzione e omettendo di valutare le circostanze del caso concreto, nonché la corretta condotta tenuta dall'imputato e il reale disvalore del fatto.

Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata, in modo estremamente sintetico, si sarebbe limitata a evidenziare «l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua propensione a delinquere» (cfr. sentenza p. 2).

Dunque, la corretta condotta dell'imputato non sarebbe stata, di fatto, valutata dai Giudici di merito, che avrebbero trascurato il suo «comportamento collaborativo e predisposto al pentimento», con l'ammissione delle violazioni nell'immediatezza del fatto e la scelta del rito abbreviato.

Infine, nella sentenza impugnata mancherebbe un solido iter argomentativo idoneo a giustificare la sanzione in concreto applicata, che sembrerebbe più correlata a un automatismo punitivo fondato sulla biografia penale dell'imputato, che sull'attenta valutazione del fatto e del comportamento del soggetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dal riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione adeguata, richiamando le risultanze del certificato del casellario giudiziario, attestante plurime e recenti condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati commessi fin dalla giovane età (furto, rapine, detenzione di sostanza stupefacente e evasioni), evidenziando come l'imputato, anche se sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ne avesse violato le prescrizioni; da tali circostanze ricavando, in maniera tutt'altro che illogica, l'accentuata propensione a delinquere dell'imputato e, soprattutto, che la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del soggetto.

Né può condividersi il rilievo secondo cui il comportamento collaborativo adottato da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento dei 'Carabinieri non sia stato valutato, avendo la sentenza evidenziato come tale condotta fosse stata preceduta da un mal riuscito tentativo di evitare il controllo e come, in ogni caso, gli aspetti già richiamati dovessero prevalere, in una valutazione complessiva, sui profili astrattamente favorevoli.

In questo modo, la sentenza si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve verificare, in concreto, se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. tra le tante Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibe', Rv. 247838-01).

3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., anche in questo caso la motivazione appare adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza sottolineato, da un lato, la gravità della condotta e, dall'altro lato, i numerosi precedenti penali da cui l'imputato risultava gravato.

In questo modo, la sentenza si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

3.1. E alla luce di quanto argomentato deve rilevarsi l'assoluta genericità delle censure in punto di eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, tanto più che la relativa motivazione è stata resa con puntuale scrutinio degli indici dosimetrici indicati dall'art. 133 cod. pen., anche considerato che, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, è comunque sufficiente l'utilizzo di espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 6/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con la recidiva reiterata e infraquinquennale nonché con la diminuente del rito, alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida di un'auto benché non avesse mai conseguito la patente e in orario successivo a quello previsto, obbligatoriamente, per il rientro nell'abitazione, fissato per le ore 20.00; fatto accertato in Palermo in data 19/2/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla recidiva, la Corte si sarebbe limitata a ribadire che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] fossero sintomatici di una certa pericolosità, nonostante che egli non abbia mai riportato condanna per la violazione di misure di prevenzione e omettendo di valutare le circostanze del caso concreto, nonché la corretta condotta tenuta dall'imputato e il reale disvalore del fatto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata, in modo estremamente sintetico, si sarebbe limitata a evidenziare «l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua propensione a delinquere» (cfr. sentenza p. 2). Dunque, la corretta condotta dell'imputato non sarebbe stata, di fatto, valutata dai Giudici di merito, che avrebbero trascurato il suo «comportamento collaborativo e predisposto al pentimento», con l'ammissione delle violazioni nell'immediatezza del fatto e la scelta del rito abbreviato. Infine, nella sentenza impugnata mancherebbe un solido iter argomentativo idoneo a giustificare la sanzione in concreto applicata, che sembrerebbe più correlata a un automatismo punitivo fondato sulla biografia penale dell'imputato, che sull'attenta valutazione del fatto e del comportamento del soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dal riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione adeguata, richiamando le risultanze del certificato del casellario giudiziario, attestante plurime e recenti condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati commessi fin dalla giovane età (furto, rapine, detenzione di sostanza stupefacente e evasioni), evidenziando come l'imputato, anche se sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ne avesse violato le prescrizioni; da tali circostanze ricavando, in maniera tutt'altro che illogica, l'accentuata propensione a delinquere dell'imputato e, soprattutto, che la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del soggetto. Né può condividersi il rilievo secondo cui il comportamento collaborativo adottato da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento dei 'Carabinieri non sia stato valutato, avendo la sentenza evidenziato come tale condotta fosse stata preceduta da un mal riuscito tentativo di evitare il controllo e come, in ogni caso, gli aspetti già richiamati dovessero prevalere, in una valutazione complessiva, sui profili astrattamente favorevoli. In questo modo, la sentenza si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve verificare, in concreto, se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. tra le tante Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibe', Rv. 247838-01). 3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., anche in questo caso la motivazione appare adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza sottolineato, da un lato, la gravità della condotta e, dall'altro lato, i numerosi precedenti penali da cui l'imputato risultava gravato. In questo modo, la sentenza si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3.1. E alla luce di quanto argomentato deve rilevarsi l'assoluta genericità delle censure in punto di eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, tanto più che la relativa motivazione è stata resa con puntuale scrutinio degli indici dosimetrici indicati dall'art. 133 cod. pen., anche considerato che, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, è comunque sufficiente l'utilizzo di espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec
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