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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 20395/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorsoI42E1/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per il presente giudizio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'i-kvv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] - elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1443/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito contro il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino per sentir accertare il suo diritto all'inquadramento nel 7° livello (quadro) del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e [OSCURATO:PERSONA], per avere egli svolto mansioni superiori nel tempo stabilito dalla disciplina collettiva;

2. la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse individuato i tratti peculiari del livello rivendicato nel coordinamento di un settore dell'attività consortile e del relativo personale, oltre che nella collaborazione diretta con il personale dirigenziale;

3. la Corte di merito ha affermato altresì che il Tribunale aveva parimenti ben valutato gli elementi testimoniali e documentali a conforto della pretesa azionata, mentre nessun rilievo poteva darsi all'assenza in capo al ricorrente del titolo di studio della laurea, in quanto né la contrattazione collettiva, né il piano organizzativo del personale prevedevano un tale requisito;

4. il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da contoricorso del Lancellotta;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata,; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 14289 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -2-

1. l'unico articolato motivo adduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario 1 Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2011, anche per violazione dei principi fondamentali in materia di corretta interpretazione delle clausole dei contratti (art. 1363 c.c. e ss);

2. con esso si assume che il CCNL vigente al momento della domanda giudiziale fosse diverso da quello cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale e che, sulla base del nuovo contratto, solo la direzione di impiegati avrebbe consentito la qualificazione in termini di quadro, mentre la direzione dei lavori in cantiere restava interna al 6° livello„ aggiungendosi altresì che il precedente contratto avrebbe dovuto essere valutato alla luce di quello successivo e rimarcandosi come la laurea prevista per il 7° livello e l'incremento retributivo rispetto al 6° attestassero l'alta specializzazione propria dell'inquadramento superiore, non riscontrabile nell'attività del Lancellotta;

3. il motivo va disatteso in tutte le sue, articolazioni;

4. intanto sono inammissibili le difese finali nella parte in cui con esse si evidenziano elementi asseritamente tali da comprovare una necessità di alta specializzazione che si assume non caratterizzasse il lavoro svolto, in quanto si tratta palesemente di profili attraverso i quali il ricorrente pretenderebbe di ottenere una diversa valutazione del fatto e del merito, certamente estranee al giudizio di legittimità;

5. è poi fuori di dubbio che a regolare la fattispecie acquisitiva del diritto al superiore inquadramento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. per l'esercizio delle mansioni superiori, non possa che essere il contratto collettivo vigente all'epoca in cui il periodo a tal fine utile è maturato e quindi i tre mesi previsti all'uopo dal C.C.N.L.

Ric. 2021 n. 14289 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -3- 2004/2007 compiutisi al 5.9.2007 e quindi ancora in piena vigenza di esso;

6. ovviamente il diritto così sorto all'inquadramento in 7° livello si è poi proiettato anche nel vigore della nuova contrattazione, come situazione giuridica acquisita;

7. non si tratta di far in tal modo ultra-agire il precedente contratto collettivo oltre i limiti temporali della sua vigenza, perché qui non è il contratto, ma l'inquadramento, a permanere in capo al lavoratore per effetto della fattispecie acquisitiva integralmente realizzatasi nel vigore del pregresso C.C.N.L.;

8. privo di ogni fondamento è poi l'assunto secondo cui il previgente contratto collettivo avrebbe dovuto essere interpretato alla luce di quello successivo;

9. a smentire l'assunto valgono le stesse affermazioni difensive del Consorzio ricorrente, da cui si evince che il nuovo sistema di classificazione comportava un effetto «migliorativo per il lavoratore, avuto riguardo a tutti i trattamenti riconosciuti alla "nuova 6^ fascia funzionale», a riprova della cesura esistente tra le diverse regolazione e l'impossibilità di utilizzare il contrattto collettivo successivo per interpretare quello antecedente;

10. il ricorso va quindi disatteso e le spese si regolano secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2021 n. 14289 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -4- da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorsoI42E1/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per il presente giudizio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'i-kvv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] - elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1443/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito contro il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino per sentir accertare il suo diritto all'inquadramento nel 7° livello (quadro) del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e [OSCURATO:PERSONA], per avere egli svolto mansioni superiori nel tempo stabilito dalla disciplina collettiva; 2. la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse individuato i tratti peculiari del livello rivendicato nel coordinamento di un settore dell'attività consortile e del relativo personale, oltre che nella collaborazione diretta con il personale dirigenziale; 3. la Corte di merito ha affermato altresì che il Tribunale aveva parimenti ben valutato gli elementi testimoniali e documentali a conforto della pretesa azionata, mentre nessun rilievo poteva darsi all'assenza in capo al ricorrente del titolo di studio della laurea, in quanto né la contrattazione collettiva, né il piano organizzativo del personale prevedevano un tale requisito; 4. il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da contoricorso del Lancellotta; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata,; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 14289 sez. ML - ud. 24-2-2022 -2- 1. l'unico articolato motivo adduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario 1 Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2011, anche per violazione dei principi fondamentali in materia di corretta interpretazione delle clausole dei contratti (art. 1363 c.c. e ss); 2. con esso si assume che il CCNL vigente al momento della domanda giudiziale fosse diverso da quello cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale e che, sulla base del nuovo contratto, solo la direzione di impiegati avrebbe consentito la qualificazione in termini di quadro, mentre la direzione dei lavori in cantiere restava interna al 6° livello„ aggiungendosi altresì che il precedente contratto avrebbe dovuto essere valutato alla luce di quello successivo e rimarcandosi come la laurea prevista per il 7° livello e l'incremento retributivo rispetto al 6° attestassero l'alta specializzazione propria dell'inquadramento superiore, non riscontrabile nell'attività del Lancellotta; 3. il motivo va disatteso in tutte le sue, articolazioni; 4. intanto sono inammissibili le difese finali nella parte in cui con esse si evidenziano elementi asseritamente tali da comprovare una necessità di alta specializzazione che si assume non caratterizzasse il lavoro svolto, in quanto si tratta palesemente di profili attraverso i quali il ricorrente pretenderebbe di ottenere una diversa valutazione del fatto e del merito, certamente estranee al giudizio di legittimità; 5. è poi fuori di dubbio che a regolare la fattispecie acquisitiva del diritto al superiore inquadramento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. per l'esercizio delle mansioni superiori, non possa che essere il contratto collettivo vigente all'epoca in cui il periodo a tal fine utile è maturato e quindi i tre mesi previsti all'uopo dal C.C.N.L. Ric. 2021 n. 14289 sez. ML - ud. 24-2-2022 -3- 2004/2007 compiutisi al 5.9.2007 e quindi ancora in piena vigenza di esso; 6. ovviamente il diritto così sorto all'inquadramento in 7° livello si è poi proiettato anche nel vigore della nuova contrattazione, come situazione giuridica acquisita; 7. non si tratta di far in tal modo ultra-agire il precedente contratto collettivo oltre i limiti temporali della sua vigenza, perché qui non è il contratto, ma l'inquadramento, a permanere in capo al lavoratore per effetto della fattispecie acquisitiva integralmente realizzatasi nel vigore del pregresso C.C.N.L.; 8. privo di ogni fondamento è poi l'assunto secondo cui il previgente contratto collettivo avrebbe dovuto essere interpretato alla luce di quello successivo; 9. a smentire l'assunto valgono le stesse affermazioni difensive del Consorzio ricorrente, da cui si evince che il nuovo sistema di classificazione comportava un effetto «migliorativo per il lavoratore, avuto riguardo a tutti i trattamenti riconosciuti alla "nuova 6^ fascia funzionale», a riprova della cesura esistente tra le diverse regolazione e l'impossibilità di utilizzare il contrattto collettivo successivo per interpretare quello antecedente; 10. il ricorso va quindi disatteso e le spese si regolano secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2021 n. 14289 sez. ML - ud. 24-2-2022 -4- da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis,
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