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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07947/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 comma primo e 625 comma primo n.7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché detta norma, come già rilevato dalla Corte distrettuale (cfr. pag. 3), esclude che tale istituto possa applicarsi quando il comportamento è abituale, come accade nella specie emergendo varie condanne per delitti contro il patrimonio che ovviamente sono definitive dato che, come espressamente afferma la Corte di appello, risultano dal casellario giudiziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 comma primo e 625 comma primo n.7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché detta norma, come già rilevato dalla Corte distrettuale (cfr. pag. 3), esclude che tale istituto possa applicarsi quando il comportamento è abituale, come accade nella specie emergendo varie condanne per delitti contro il patrimonio che ovviamente sono definitive dato che, come espressamente afferma la Corte di appello, risultano dal casellario giudiziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 07947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris