Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04106/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ASSISI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi; considerato che la Corte di appello, con argomentazioni di fatto tratte dal merito del giudizio, ha ritenuto che il reato contestato si fosse protratto nel tempo anche dopo l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione abusivamente occupata dal ricorrente, tenuto conto delle notificazioni all'imputato intervenute nel corso del procedimento e da lui ricevute in quel luogo, presso il quale egli aveva dichiarato domicilio, cosicché, trattandosi di reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione deve farsi decorrere dalla sentenza di primo grado, come correttamente ha sottolineato la Corte territoriale ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, opportunamente citando in sentenza i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità oramai pacifica e dei quali il ricorrente non ha tenuto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ASSISI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi; considerato che la Corte di appello, con argomentazioni di fatto tratte dal merito del giudizio, ha ritenuto che il reato contestato si fosse protratto nel tempo anche dopo l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione abusivamente occupata dal ricorrente, tenuto conto delle notificazioni all'imputato intervenute nel corso del procedimento e da lui ricevute in quel luogo, presso il quale egli aveva dichiarato domicilio, cosicché, trattandosi di reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione deve farsi decorrere dalla sentenza di primo grado, come correttamente ha sottolineato la Corte territoriale ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, opportunamente citando in sentenza i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità oramai pacifica e dei quali il ricorrente non ha tenuto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29
Sentenza Cassazione n. 04106/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris