Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27244/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in data 15 aprile 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Iurato lamentando: 2.1 violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione e difetto di correlazione tra la imputazione e la sentenza: rileva, infatti, la nullità della imputazione in quanto contenente ipotesi "alternative" quali quella dell'"acquisto" o della "ricezione".

Il motivo è manifestamente infondato: è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo cui la contestazione alternativa del reato nel capo di imputazione (nel caso in specie: furto o ricettazione) e la genericità del capo stesso non comportano nullità del capo d'imputazione, quando l'imputato sia posto nella condizione di potersi difendere da ogni ipotesi delittuosa e di conoscere pienamente nell'interrogatorio o, comunque, nella fase istruttoria i fatti addebitati (cfr. ex pluribus: Cass. Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018, dep. 14/03/2019, Cass. Sez. 1, Sent. n. 24753 del 16/04/2007 e Sez. 6, Sentenza n. 11410 del 12/10/1993 Ud., dep. 14/12/1993, Rv. 196760 - 01).

La Corte di appello, d'altra parte, aveva fatto presente come non sussiste nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, atteso che "la contestazione alternativa del reato nel capo di imputazione (nella specie furto o ricettazione) [...] non determina la violazione del diritto di difesa, ove l'imputato sia posto nella condizione di potersi difendere da ogni ipotesi delittuosa", ma - soprattutto - abbia contezza e piena conoscenza dei fatti addebitati. 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.: rileva che la prova della disponibilità del telefono era stata desunta dall'inserimento nell'apparato di una scheda SIM a lui intestata sottolineando che la prova della ricettazione non poteva essere fondata sulla mancanza di giustificazioni circa la sua provenienza.

Il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di Appello ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa e/o inattendibile spiegazione della provenienza della cosa delittuosa. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 131bis cod. pen.: rileva la incongruità della motivazione spesa dalla Corte di Appello per escludere la applicazione della causa di non punibilità in presenza di tutti gli indici ed i presupposti necessari.

La Corte territoriale ha esaustivamente motivato anche sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. facendo riferimento, per un verso, alla non particolare tenuità del fatto dal punto di vista oggettivo e, per altro verso, alla significativa intensità del dolo caratterizzante la condotta dell'imputato.

Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.

Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità).

La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., t valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in data 15 aprile 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Iurato lamentando: 2.1 violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione e difetto di correlazione tra la imputazione e la sentenza: rileva, infatti, la nullità della imputazione in quanto contenente ipotesi "alternative" quali quella dell'"acquisto" o della "ricezione". Il motivo è manifestamente infondato: è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo cui la contestazione alternativa del reato nel capo di imputazione (nel caso in specie: furto o ricettazione) e la genericità del capo stesso non comportano nullità del capo d'imputazione, quando l'imputato sia posto nella condizione di potersi difendere da ogni ipotesi delittuosa e di conoscere pienamente nell'interrogatorio o, comunque, nella fase istruttoria i fatti addebitati (cfr. ex pluribus: Cass. Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018, dep. 14/03/2019, Cass. Sez. 1, Sent. n. 24753 del 16/04/2007 e Sez. 6, Sentenza n. 11410 del 12/10/1993 Ud., dep. 14/12/1993, Rv. 196760 - 01). La Corte di appello, d'altra parte, aveva fatto presente come non sussiste nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, atteso che "la contestazione alternativa del reato nel capo di imputazione (nella specie furto o ricettazione) [...] non determina la violazione del diritto di difesa, ove l'imputato sia posto nella condizione di potersi difendere da ogni ipotesi delittuosa", ma - soprattutto - abbia contezza e piena conoscenza dei fatti addebitati. 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.: rileva che la prova della disponibilità del telefono era stata desunta dall'inserimento nell'apparato di una scheda SIM a lui intestata sottolineando che la prova della ricettazione non poteva essere fondata sulla mancanza di giustificazioni circa la sua provenienza. Il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di Appello ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa e/o inattendibile spiegazione della provenienza della cosa delittuosa. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 131bis cod. pen.: rileva la incongruità della motivazione spesa dalla Corte di Appello per escludere la applicazione della causa di non punibilità in presenza di tutti gli indici ed i presupposti necessari. La Corte territoriale ha esaustivamente motivato anche sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. facendo riferimento, per un verso, alla non particolare tenuità del fatto dal punto di vista oggettivo e, per altro verso, alla significativa intensità del dolo caratterizzante la condotta dell'imputato. Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., t valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in f
Sentenza Cassazione n. 27244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris