CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lecce 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lecce 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a san Cesario di Lecce avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio in punto di continuazione relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce, nella veste di giudice di rinvio, preso atto del dictum della Suprema Corte che, con sentenza n. 25273 del 11 aprile 2024 (Rv. 286681-01), aveva annullato con rinvio sul punto la sentenza della medesima Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 11 giugno 2021, ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative agli aumenti operati a titolo di continuazione. La Corte ha quindi proceduto alla mitigazione sanzionatoria anche per i reati satellite, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza in relazione al più grave delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha rideterminato - riducendole - le rispettive pene. Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di rinvio, in ossequio al principio affermato sul punto della Corte di cassazione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione esterna tra il delitto associativo e quello di illecita detenzione di sostanze stupefacenti accertato in data 8 marzo 2017, separatamente giudicato con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 4 luglio 2017 (già messo peraltro in continuazione con altra analoga condotta di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 15 gennaio 2020, n. 35), rideterminando la pena anche per detto imputato. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti ma sovrapponibili, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione circa il calcolo degli aumenti di pena fissati a titolo di continuazione, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche anche per i reati satellite. 3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha denunziato l'errata quantificazione della pena in aumento per continuazione col reato giudicato dalla sentenza n. 537 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 4 luglio 2017, nonché l'omessa valutazione dell'esistenza di un pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 537/2017 e quelli di cui alla sentenza n. 35/2020. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si palesano aspecifici e inammissibili. La Corte di rinvio, infatti, nel rideterminare la pena complessiva per gli aumenti dei reati ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il delitto più grave - quello associativo - e stabilire la pena base per questo, ha anche calcolato e giustificato i singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, irrogandoli in misura davvero contenuta e prossima al minimo edittale. La Corte ha così dimostrato l'intervenuta ponderazione della concreta mitigazione sanzionatoria rispetto alla gravità e pluralità dei fatti contestati, alla personalità e alla proclività a delinquere degli imputati, facendo buon governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Di talché, non avendo omesso di offrire una motivazione corretta, logica e priva di contraddittorietà, la sentenza impugnata risulta sottratta al sindacato di legittimità in punto di quantificazione della riduzione di pena applicata in aumento per la continuazione, derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai plurimi reati satellite ascritti a ciascuno dei due ricorrenti. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'errata quantificazione della pena in aumento per continuazione col reato giudicato dalla sentenza n. 537 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 4 luglio 2017, nonché l'omessa valutazione dell'esistenza di un pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla detta sentenza e quelli di cui alla sentenza n. 35/2020, appare viceversa fondato. Con riguardo al profilo della violazione del divieto di reformatio in peius, nella rideterminazione dell'aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 537/2017, in sede di applicazione del vincolo della continuazione, la Corte di rinvio non poteva quantificare l'aumento di pena in anni 2, mesi 8 e giorni 14 di reclusione, in misura superiore a quella quantificata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, n. 180/2019 del 24 luglio 2019 - allegata dal ricorrente - e pari ad anni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione. Inoltre, con riguardo al pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 537/2017 e quelli di cui alla sentenza n. 35/2020, la Corte di rinvio, sulla pena determinata per il delitto più grave, avrebbe dovuto operare - scorporandoli - autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del 3nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferia, Rv. 275845-01). E ciò in forza della cd. proprietà transitiva della continuazione nella sua accezione positiva (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745-01). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio su questi punti. P.Q.M. Annulla la se P.Q.M