CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rilevato che tutti i motivi costituiscono la riproduzione, pressoché pedissequa, dei motivi di appello, cui la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta, con conseguente aspecificità dell'iterazione; ritenuto in ogni caso che ci si trova innanzi ad una doppia conforme e che le due sentenze avevano coralmente affermato, senza cadere in contraddizioni né incorrere in illogicità manifeste: - la credibilità della ricostruzione della vicenda fornita dalla vittima, dotata di riscontri (pg. 6), nonché l'irrilevanza delle presunte contraddizioni evidenziate dalla difesa in relazione alla mancata identificazione dell'imputato quale autore del reato e all'inattendibilità della persona offesa (primo e secondo motivo); - la sussistenza dell'estorsione (terzo motivo) in ragione della condotta richiesta alla Biancolini (accesso al conto bloccato) a mezzo di minacce di morte e l'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. (quarto motivo) alla luce del rilevante importo sottratto e dello stato di timore causato alla persona offesa, che precludono l'applicabilità dell'attenuante (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); - il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. (quinto motivo) è giustificato dall'assenza di circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444), come avvenuto nel caso di specie; - la carta postepay era gestita dall'imputato, non dalla Biancolini; fu l'imputato ad organizzare e porre in essere la truffa (sesto motivo) a mezzo della falsa inserzione pubblicitaria di vendita, e fornendo spiegazioni sul pagamento all'ignaro acquirente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dic P.Q.Mk ----.,'1 LU 9r ?1326 g iztanziona 'o Giudiz,m- iMarzìo Mota', — t ' • ---,