CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 38027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37827/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3630/2019 depositata il 14/10/2019 R.G.N. 1814/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 3630/2019, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'impugnativa di licenziamento disciplinare intimato, a seguito di contestazione del 7.3.2017, a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un solo motivo; che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva; che il PG non ha formulato richieste. CONSIDERATO che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad un atto di rinuncia) ha depositato il verbale di accordo transattivo intercorso con la società intervenuto in data 20 gennaio 2020; che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore e dal rappresentante della società ricorrente nonché dai loro Difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta definitiva conciliazione a tutti gJi effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all'avvenuta complessiva conciliazione della controversia. che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre