CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 34773/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXX, in atto detenuto presso la Casa direclusione di L’Aquila, sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis legge26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.), ha impugnato a mezzo ricorsoper cassazione il provvedimento del 14 aprile 2026 con il quale il Tribunale diSorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo avverso il decreto del 30dicembre 2025 con il quale Magistrato di sorveglianza della stessa città avevarigettato l’istanza volta ad ottenere la concessione di un permesso di necessità,ai sensi dell’art. 30 ord. pen., per consentirgli di recare visita alla nonna,XXXXXXXXXXXXXXX, presso l’abitazione di quest’ultima, sita nel comune diNapoli;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale, dopo aver evidenziatocome già ostativo alla concessione del permesso si atteggi la natura cronica dellepatologie sofferte dalla congiunta del detenuto ed aver rimarcato la non comunecaratura criminale del XXXXXXXX, ha evidenziato come assorbente rilievo debba,comunque, attribuirsi all’apprezzamento in fatto dell’insussistenza del requisitodella necessità, posto che la donna, secondo le indicazioni emergenti dagliaccertamenti di recente operati, è nelle condizioni di raggiungere, seppur conl’aiuto di presidi sanitari, l’istituto penitenziario nel quale il ricorrente è allocato;ritenuto che il motivo di ricorso sul punto offerto dal difensore del ricorrenteappare gravato da genericità e difetto di autosufficienza; che la rappresentazionedelle ragioni che impedirebbero alla XXXXXXXXX di usufruire degli ordinaricolloqui carcerari con il detenuto costituisce mera asserzione labiale, irricevibilenella presente sede, in quanto non corredata da alcun elemento di prova;ritenuto che, alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende;rilevato che il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presenteprovvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.