CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 33514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato atto della memoria tardivamente depositata (15/06/2026) dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla attendibilità dei riconoscimenti fotografico degli imputati sui quali si è fondato il giudizio di responsabilità è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di appello con accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. pen. e non censurabile in questa sede (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ove si è evidenziato che tali riconoscimenti erano stati eseguiti in termini di certezza e piena convergenza da parte delle persone offese le quali avevano poi proceduto anche ad individuazione di persona); ritenuto che anche il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorsi, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., è parimente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di appello con giudizio fattuale non censurabile in questa sede in quanto immune da vizi logici (pagg. 5 della sentenza impugnata ove si argomenta affermando che la somma corrisposta a ciascuna persona offesa non costituiva integrale risarcimento del danno complessivamente arrecato, tenuto conto del valore delle cose sottratte e del danno morale conseguito dalla grave minaccia operata con arma); ritenuto che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quale di deduce il vizio di motivazione, in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso il più favorevole giudizio di bilanciamento e ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado con espresso richiamo alla gravità dei fatti, commessi a pochi giorni di distanza tra loro, e al "peso specifico" delle tre ritenute aggravanti ( pag. 6 della sentenza impugnata); che il giudizio di bilanciamento in questione e la quantificazione della pena implicano una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M