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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46890/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'immeditata liberazione del condannato, se non detenuto per altra causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del del Tribunale di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione del 4 novembre 2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativo alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 22 aprile 2021.

Il condannato aveva effettuato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con conseguente declaratoria di sospensione del provvedimento esecutivo, in ragione della parziale espiazione della pena patita con precedente periodo di presofferto (pari ad anni uno e giorni ventidue di reclusione) che, in applicazione del principio di scindibilità del cumulo, doveva essere computata al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., oggetto della richiamata sentenza di condanna da ritenersi ostativa, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., all'ottenimento della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 656, 657 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato aveva già espiato la pena complessivamente disposta dal giudice della cognizione in ordine ai reati di furto in abitazione, ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione.

Dani, infatti, vantava un periodo di presofferto corrispondente ad anni uno e giorni ventidue di reclusione e la complessiva pena per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. era pari a mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; lo stesso, quindi, avrebbe avuto diritto a beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., perché la pena di cui ai reati ostativi era stata dallo stesso interamente espiata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione, già respinta dal pubblico ministero procedente e dal giudice dell'esecuzione, risulta infondata per la dirimente ragione che Dani l'aveva già ottenuta una prima volta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

In ogni caso, il titolo di reato è ostativo alla sospensione dell'esecuzione richiesta a prescindere dall'espiazione parziale della relativa pena.

Tali rilievi inducono a ritenere che egli sia impossibilitato a fruire per la seconda volta dello stesso beneficio in relazione all'espiazione della stessa pena detentiva.

Giova ribadire, infatti, che la sospensione dell'ordine di esecuzione previste/ dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'immeditata liberazione del condannato, se non detenuto per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del del Tribunale di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione del 4 novembre 2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativo alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 22 aprile 2021. Il condannato aveva effettuato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con conseguente declaratoria di sospensione del provvedimento esecutivo, in ragione della parziale espiazione della pena patita con precedente periodo di presofferto (pari ad anni uno e giorni ventidue di reclusione) che, in applicazione del principio di scindibilità del cumulo, doveva essere computata al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., oggetto della richiamata sentenza di condanna da ritenersi ostativa, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., all'ottenimento della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione di cui al comma 5 del medesimo articolo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 656, 657 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato aveva già espiato la pena complessivamente disposta dal giudice della cognizione in ordine ai reati di furto in abitazione, ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Dani, infatti, vantava un periodo di presofferto corrispondente ad anni uno e giorni ventidue di reclusione e la complessiva pena per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. era pari a mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; lo stesso, quindi, avrebbe avuto diritto a beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., perché la pena di cui ai reati ostativi era stata dallo stesso interamente espiata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La richiesta di sospensione dell'esecuzione, già respinta dal pubblico ministero procedente e dal giudice dell'esecuzione, risulta infondata per la dirimente ragione che Dani l'aveva già ottenuta una prima volta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, il titolo di reato è ostativo alla sospensione dell'esecuzione richiesta a prescindere dall'espiazione parziale della relativa pena. Tali rilievi inducono a ritenere che egli sia impossibilitato a fruire per la seconda volta dello stesso beneficio in relazione all'espiazione della stessa pena detentiva. Giova ribadire, infatti, che la sospensione dell'ordine di esecuzione previste/ dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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