CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Roma ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma il 13/12/2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sorveglianza speciale per la durata di anni uno con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, comunicare con la stessa e con le ulteriori prescrizioni di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi a persone condannate di non uscire da casa dalle ore 22,00 alle ore 7,00 e di non detenere armi; Rilevato che con il ricorso si denuncia la carenza di motivazione con riferimento alle condizioni imposte dal provvedimento di sorveglianza che sarebbero incompatibili con l'attività di musicista; Rilevato che le censure sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite poiché il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de