Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:113
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 febbraio 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑328/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45 e – rettifica – L 195, pag. 16) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 febbraio 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑328/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45 e – rettifica – L 195, pag. 16) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris