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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 12218/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto dal:MINISTERO DELLA GIUSTIZIAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Barinel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustiziaavverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Bari ha ritenutosussistente un trattamento disumano sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nelle carceri diRoma-Rebibbia, Lecce e Foggia dal 14/09/2019 al 12/10/2021, per un totale di521 giorni, liquidandogli la somma di € 3.168,00, avendo egli già espiatointeramente la pena.Il Tribunale di sorveglianza, per quanto qui rileva, ha ribadito che la suadetenzione era avvenuta in uno spazio inferiore a mq. 3, ed ha escluso lasussistenza di fattori compensativi.

Inoltre ha respinto l'eccezione dicompensazione tra la somma liquidata e la pena pecuniaria, nonché le spese digiustizia e processuali, avanzata dal Ministero, nonostante il diverso principiogiurisprudenziale, affermando che con la riforma introdotta con il d.lgs. n.150/2022 la pena pecuniaria è stata ritenuta non un mero credito ma una vera epropria pena, la cui estinzione non può avvenire per compensazione, in assenzadi una previsione legislativa, analogamente a quanto previsto per le spese dimantenimento in carcere.

Tale compensazione, peraltro, non potrebbe esseredisposta dal magistrato di sorveglianza, ma caso mai opposta dal Ministero almomento della richiesta di pagamento, da parte del creditore, della sommaliquidata in suo favore.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, permezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, articolando un unicomotivo, con il quale deduce la violazione di legge penale in merito al rigettodell'istanza di compensazione.La natura di pena principale attribuita alla pena pecuniaria non osta allapossibilità di compensarla con il credito vantato dall'ex-detenuto ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen., perché essa rimane una entrata patrimoniale dello Stato,riscuotibile mediante iscrizione a ruolo.

Si tratta di un credito certo, liquido edesigibile, che è pertanto opponibile in compensazione, diversamente dalle spesedi mantenimento in carcere, che costituiscono un credito non certo né esigibile,sino all'esaurirsi del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 115/2002.

LaCorte di cassazione ha recentemente stabilito che le valutazioni relative aquest'ultimo non credito non possono estendersi a quello costituito dalle penepecuniarie, per la loro diversità.I due crediti in questione sono certi ed esigibili, l'uno perché determinato dalmagistrato di sorveglianza, e quello relativo alla pena pecuniaria perchéemergente dalla posizione giuridica del soggetto già detenuto, che riporta la suacondanna ad una pena pecuniaria pari a 55.000 euro.

L'eccezione dicompensazione, formulata già davanti al magistrato di sorveglianza, dovevaperciò essere accolta.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, chel'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto aisensi dell'art. 35-ter ord. pen. è suscettibile di essere compensata conl'obbligazione che grava sul medesimo nei confronti dello Stato, per il pagamentodella pena pecuniaria a cui lo stesso sia stato condannato (Sez. 1, n. 11108 del23/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc.

Malerba, Rv. 284432, ele conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustiziain proc.

Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc.Gasparotto, n.m.).Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla pronuncia Sez. 1, n.39289 del 04/10/2024, Rv. 287092, secondo cui «In tema di rimedi risarcitorinei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., il Ministerodella giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensidell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confrontidel detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una penapecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzioneemesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosidel provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna».Nel presente caso il credito dell'ex-detenuto è certo, liquido ed esigibile,essendo stato determinato nel suo ammontare dal magistrato di sorveglianza, edessendo stata la sua sussistenza confermata in via definitiva dal Tribunale disorveglianza.

Anche il credito dello Stato verso il condannato è certo, liquido edesigibile, derivando dalla condanna definitiva da lui riportata, per una penapecuniaria dell'importo complessivo di euro 55.000, indicata nella posizionegiuridica presente in atti.L'esistenza di tale credito dello Stato, e l'esattezza del suo ammontare, nonsono state negate né dall'ex-detenuto né dal Tribunale di sorveglianza, eperaltro, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, ilrequisito della certezza di un credito «attiene all'esistenza dell'obbligazione, equindi al titolo costitutivo del credito» (Sez.

U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv.641764 - 02).

Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo delcredito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella dipagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Una condannaa pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare e non sottoposta acondizioni, è di per sé un titolo che può essere opposto in compensazione, dalMinistero della Giustizia, nella procedura di cui all'art. 35-ter Ord. pen.L'esistenza di una tale condanna, e del relativo credito dello Stato, puòinoltre essere dimostrata, nel procedimento promosso per l'applicazione dell'art.35-ter Ord. pen., anche attraverso la «tempestiva produzione della posizionegiuridica dell'intimato», come ritenuto dalla giurisprudenza civile di questa Cortein una procedura relativa proprio alla sussistenza del rimedio previsto dall'art.35-ter Ord. pen. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480).3.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'indirizzo giurisprudenzialesopra indicato dovesse essere disatteso alla luce della riforma introdotta dald.lgs. n. 150/2022, che a suo parere, descrivendo la pena pecuniaria come unavera e propria pena dotata di carattere afflittivo, e prevedendone l'esecuzione, incaso di inadempimento, non più attraverso l'esecuzione forzata ma mediante lasua conversione in semilibertà o in lavoro sostitutivo, non ne consentirebbel'estinzione mediante compensazione con altri crediti dello Stato, in mancanza diuna esplicita previsione normativa.Tale affermazione è infondata.Questa Corte ha stabilito, quale principio ormai consolidato, chel'amministrazione è abilitata ad opporre in compensazione di un proprio debito ipropri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il creditovantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione(vedasi Cass. civ. Sez. 6, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n.31552 del 06/12/2018, Rv. 651945).

Nel caso di specie, come evidenziato nelparagrafo precedente, il credito portato in compensazione è certo, liquido edesigibile, in quanto determinato con la sentenza di condanna divenutairrevocabile, e ai fini della compensazione non è necessaria la previaconstatazione dell’inadempimento da parte del debitore, prescindendo l'istitutoda tale patologia del rapporto debitorio.La previsione della conversione della pena pecuniaria in caso diinadempimento, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 all'art. 660 cod. proc. pen.,non muta il carattere monetario della pena pecuniaria, e la sua natura di creditodello Stato, eseguibile mediante versamento in denaro.

Solo in caso diinadempimento, e quindi solo a seguito di patologie successive, al momento nonprevedibili, tale pena perde la natura monetaria, venendo convertita in unasanzione che incide sulla libertà personale, ma fino a quando essa mantiene lasua natura originaria non vi sono impedimenti alla compensazione, e alla suaestinzione attraverso tale modalità (vedi Sez. 1, n. 29207 del 13/05/2025,Evangelista, n.m.).

La compensazione, infatti, avviene tra crediti aventi identicaoggettività, quella di crediti e debiti monetari certi, liquidi ed esigibili, in relazioneai quali non è accertato alcun inadempimento che possa trasformare uno dei duein un “debito” di natura diversa.La mera, astratta possibilità di una sua conversione, in caso diinadempimento, in una sanzione di altra tipologia non muta la natura originariadella pena pecuniaria, di un debito monetario verso lo Stato, la cui estinzionedeve avvenire mediante un versamento in denaro.L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'estinzione dellapena pecuniaria attraverso l'istituto della compensazione sarebbe divenutaimpossibile, perché la pena pecuniaria dovrebbe in ogni caso essere eseguita,eventualmente mediante la sua conversione, è pertanto palesemente infondata.L'esecuzione della pena pecuniaria, infatti, avviene mediante il versamento indenaro dell'importo stabilito dal giudice, essendo questa la modalità di estinzioneprevista dalla legge in assenza di eventi che esulano dall'ordinarietà, qualil'inadempimento: tale versamento, pertanto, può legittimamente avvenire anchemediante compensazione con un credito verso lo Stato derivante da unprocedimento penale, non sussistendo alcun divieto alla ordinaria applicazionedelle regole civilistiche in tema di pagamento di un debito.

Solo la eventualeconversione di detta pena, a seguito di inadempimento, in una delle sanzionipreviste dall'art. 660 cod. proc. pen. può rendere inattuabile la compensazione,perché quella pena perde, in tal caso, la sua natura meramente monetaria: sitratta però di un evento non ordinario ma patologico, solo eventuale e allo statonon prevedibile, che non può perciò impedire l'attuale applicazione dellacompensazione richiesta.Il richiamo al diniego di compensazione previsto in relazione alle spese dimantenimento in carcere è palesemente infondato, dal momento che, in tal caso,l'impedimento alla compensazione deriva solo dalla incertezza del credito delloStato fino all'esaurimento delle possibili procedure di impugnazione econtestazione che il condannato può promuovere; raggiunta tale certezza,peraltro, anche tale credito è opponibile in compensazione.4.

E' infondata, infine, l'affermazione di una carenza di potere del Magistratodi sorveglianza nell'applicare la compensazione: questi è il giudice che accertal'esistenza del credito e ne liquida l'ammontare, per cui egli è legittimato anche adecidere sull'eccezione di compensazione, se proposta, dovendo valutarel'eseguibilità di tale credito, e quindi la sua possibile estinzione mediantel'applicazione di tale istituto.Le sentenze di questa Corte, citate al superiore paragrafo 2., hanno stabilitoche il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio nel procedimento per ilriconoscimento dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. pen., può opporrein compensazione il credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla condannadel detenuto, o ex-detenuto, al pagamento di una pena pecuniaria, e talepossibilità dimostra che il Magistrato di sorveglianza è legittimato a decideresulla sua applicazione.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.Non è accoglibile la domanda del Ministero di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali, non ravvisandosi una sua formalesoccombenza.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Bari.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dal:MINISTERO DELLA GIUSTIZIAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Barinel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustiziaavverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Bari ha ritenutosussistente un trattamento disumano sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nelle carceri diRoma-Rebibbia, Lecce e Foggia dal 14/09/2019 al 12/10/2021, per un totale di521 giorni, liquidandogli la somma di € 3.168,00, avendo egli già espiatointeramente la pena.Il Tribunale di sorveglianza, per quanto qui rileva, ha ribadito che la suadetenzione era avvenuta in uno spazio inferiore a mq. 3, ed ha escluso lasussistenza di fattori compensativi. Inoltre ha respinto l'eccezione dicompensazione tra la somma liquidata e la pena pecuniaria, nonché le spese digiustizia e processuali, avanzata dal Ministero, nonostante il diverso principiogiurisprudenziale, affermando che con la riforma introdotta con il d.lgs. n.150/2022 la pena pecuniaria è stata ritenuta non un mero credito ma una vera epropria pena, la cui estinzione non può avvenire per compensazione, in assenzadi una previsione legislativa, analogamente a quanto previsto per le spese dimantenimento in carcere. Tale compensazione, peraltro, non potrebbe esseredisposta dal magistrato di sorveglianza, ma caso mai opposta dal Ministero almomento della richiesta di pagamento, da parte del creditore, della sommaliquidata in suo favore.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, permezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, articolando un unicomotivo, con il quale deduce la violazione di legge penale in merito al rigettodell'istanza di compensazione.La natura di pena principale attribuita alla pena pecuniaria non osta allapossibilità di compensarla con il credito vantato dall'ex-detenuto ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen., perché essa rimane una entrata patrimoniale dello Stato,riscuotibile mediante iscrizione a ruolo. Si tratta di un credito certo, liquido edesigibile, che è pertanto opponibile in compensazione, diversamente dalle spesedi mantenimento in carcere, che costituiscono un credito non certo né esigibile,sino all'esaurirsi del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 115/2002. LaCorte di cassazione ha recentemente stabilito che le valutazioni relative aquest'ultimo non credito non possono estendersi a quello costituito dalle penepecuniarie, per la loro diversità.I due crediti in questione sono certi ed esigibili, l'uno perché determinato dalmagistrato di sorveglianza, e quello relativo alla pena pecuniaria perchéemergente dalla posizione giuridica del soggetto già detenuto, che riporta la suacondanna ad una pena pecuniaria pari a 55.000 euro. L'eccezione dicompensazione, formulata già davanti al magistrato di sorveglianza, dovevaperciò essere accolta.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, chel'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto aisensi dell'art. 35-ter ord. pen. è suscettibile di essere compensata conl'obbligazione che grava sul medesimo nei confronti dello Stato, per il pagamentodella pena pecuniaria a cui lo stesso sia stato condannato (Sez. 1, n. 11108 del23/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Malerba, Rv. 284432, ele conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustiziain proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc.Gasparotto, n.m.).Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla pronuncia Sez. 1, n.39289 del 04/10/2024, Rv. 287092, secondo cui «In tema di rimedi risarcitorinei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., il Ministerodella giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensidell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confrontidel detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una penapecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzioneemesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosidel provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna».Nel presente caso il credito dell'ex-detenuto è certo, liquido ed esigibile,essendo stato determinato nel suo ammontare dal magistrato di sorveglianza, edessendo stata la sua sussistenza confermata in via definitiva dal Tribunale disorveglianza. Anche il credito dello Stato verso il condannato è certo, liquido edesigibile, derivando dalla condanna definitiva da lui riportata, per una penapecuniaria dell'importo complessivo di euro 55.000, indicata nella posizionegiuridica presente in atti.L'esistenza di tale credito dello Stato, e l'esattezza del suo ammontare, nonsono state negate né dall'ex-detenuto né dal Tribunale di sorveglianza, eperaltro, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, ilrequisito della certezza di un credito «attiene all'esistenza dell'obbligazione, equindi al titolo costitutivo del credito» (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv.641764 - 02). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo delcredito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella dipagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Una condannaa pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare e non sottoposta acondizioni, è di per sé un titolo che può essere opposto in compensazione, dalMinistero della Giustizia, nella procedura di cui all'art. 35-ter Ord. pen.L'esistenza di una tale condanna, e del relativo credito dello Stato, puòinoltre essere dimostrata, nel procedimento promosso per l'applicazione dell'art.35-ter Ord. pen., anche attraverso la «tempestiva produzione della posizionegiuridica dell'intimato», come ritenuto dalla giurisprudenza civile di questa Cortein una procedura relativa proprio alla sussistenza del rimedio previsto dall'art.35-ter Ord. pen. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480).3. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'indirizzo giurisprudenzialesopra indicato dovesse essere disatteso alla luce della riforma introdotta dald.lgs. n. 150/2022, che a suo parere, descrivendo la pena pecuniaria come unavera e propria pena dotata di carattere afflittivo, e prevedendone l'esecuzione, incaso di inadempimento, non più attraverso l'esecuzione forzata ma mediante lasua conversione in semilibertà o in lavoro sostitutivo, non ne consentirebbel'estinzione mediante compensazione con altri crediti dello Stato, in mancanza diuna esplicita previsione normativa.Tale affermazione è infondata.Questa Corte ha stabilito, quale principio ormai consolidato, chel'amministrazione è abilitata ad opporre in compensazione di un proprio debito ipropri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il creditovantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione(vedasi Cass. civ. Sez. 6, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n.31552 del 06/12/2018, Rv. 651945). Nel caso di specie, come evidenziato nelparagrafo precedente, il credito portato in compensazione è certo, liquido edesigibile, in quanto determinato con la sentenza di condanna divenutairrevocabile, e ai fini della compensazione non è necessaria la previaconstatazione dell’inadempimento da parte del debitore, prescindendo l'istitutoda tale patologia del rapporto debitorio.La previsione della conversione della pena pecuniaria in caso diinadempimento, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 all'art. 660 cod. proc. pen.,non muta il carattere monetario della pena pecuniaria, e la sua natura di creditodello Stato, eseguibile mediante versamento in denaro. Solo in caso diinadempimento, e quindi solo a seguito di patologie successive, al momento nonprevedibili, tale pena perde la natura monetaria, venendo convertita in unasanzione che incide sulla libertà personale, ma fino a quando essa mantiene lasua natura originaria non vi sono impedimenti alla compensazione, e alla suaestinzione attraverso tale modalità (vedi Sez. 1, n. 29207 del 13/05/2025,Evangelista, n.m.). La compensazione, infatti, avviene tra crediti aventi identicaoggettività, quella di crediti e debiti monetari certi, liquidi ed esigibili, in relazioneai quali non è accertato alcun inadempimento che possa trasformare uno dei duein un “debito” di natura diversa.La mera, astratta possibilità di una sua conversione, in caso diinadempimento, in una sanzione di altra tipologia non muta la natura originariadella pena pecuniaria, di un debito monetario verso lo Stato, la cui estinzionedeve avvenire mediante un versamento in denaro.L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'estinzione dellapena pecuniaria attraverso l'istituto della compensazione sarebbe divenutaimpossibile, perché la pena pecuniaria dovrebbe in ogni caso essere eseguita,eventualmente mediante la sua conversione, è pertanto palesemente infondata.L'esecuzione della pena pecuniaria, infatti, avviene mediante il versamento indenaro dell'importo stabilito dal giudice, essendo questa la modalità di estinzioneprevista dalla legge in assenza di eventi che esulano dall'ordinarietà, qualil'inadempimento: tale versamento, pertanto, può legittimamente avvenire anchemediante compensazione con un credito verso lo Stato derivante da unprocedimento penale, non sussistendo alcun divieto alla ordinaria applicazionedelle regole civilistiche in tema di pagamento di un debito. Solo la eventualeconversione di detta pena, a seguito di inadempimento, in una delle sanzionipreviste dall'art. 660 cod. proc. pen. può rendere inattuabile la compensazione,perché quella pena perde, in tal caso, la sua natura meramente monetaria: sitratta però di un evento non ordinario ma patologico, solo eventuale e allo statonon prevedibile, che non può perciò impedire l'attuale applicazione dellacompensazione richiesta.Il richiamo al diniego di compensazione previsto in relazione alle spese dimantenimento in carcere è palesemente infondato, dal momento che, in tal caso,l'impedimento alla compensazione deriva solo dalla incertezza del credito delloStato fino all'esaurimento delle possibili procedure di impugnazione econtestazione che il condannato può promuovere; raggiunta tale certezza,peraltro, anche tale credito è opponibile in compensazione.4. E' infondata, infine, l'affermazione di una carenza di potere del Magistratodi sorveglianza nell'applicare la compensazione: questi è il giudice che accertal'esistenza del credito e ne liquida l'ammontare, per cui egli è legittimato anche adecidere sull'eccezione di compensazione, se proposta, dovendo valutarel'eseguibilità di tale credito, e quindi la sua possibile estinzione mediantel'applicazione di tale istituto.Le sentenze di questa Corte, citate al superiore paragrafo 2., hanno stabilitoche il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio nel procedimento per ilriconoscimento dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. pen., può opporrein compensazione il credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla condannadel detenuto, o ex-detenuto, al pagamento di una pena pecuniaria, e talepossibilità dimostra che il Magistrato di sorveglianza è legittimato a decideresulla sua applicazione.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.Non è accoglibile la domanda del Ministero di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali, non ravvisandosi una sua formalesoccombenza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Bari.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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