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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15481/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 novembre 2025, il Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA].

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale non convalidava il sequestro preventivo d'urgenza operato dalla polizia giudiziaria sulla somma dì denaro contante di C 2.345,00, rigettando contestualmente l'istanza del Pubblico Ministero di disporre il sequestro preventivo ai fini della confisca per sproporzione, e disponeva la restituzione della somma all'avente diritto. 1Il Giudice motivava la mancata convalida del sequestro ritenendo insussistente il periculum in mora, sulla base della considerazione che "la consistenza della somma sequestrata (C 2.350,00), unitamente al reddito da lavoro percepito dall'arrestato (fra gli C 1.000,00 ed i C 1.200,00 mensili) escludono l'esistenza di un rischio di dispersione della somma che, alla conclusione del giudizio, potrebbe essere confiscata".

Avverso tale ordinanza, limitatamente alla parte relativa alla mancata convalida del sequestro, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da violazione di legge, intesa sia come mancanza totale di motivazione sia come violazione dell'art. 321 c.p.p.

Sostiene che la decisione di non convalidare il sequestro preventivo d'urgenza sia stata fondata su un argomento inconferente, ovvero l'insussistenza del periculum in mora, profilo che attiene invece alla distinta e successiva valutazione di merito sulla richiesta di adozione del sequestro preventivo.

Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe sovrapposto i due piani, omettendo di spendere alcuna argomentazione a sostegno della decisione di non convalidare il sequestro d'urgenza, rendendo così la motivazione mancante e violando l'art. 321 c.p.p.

Si deduce nel ricorso che il giudice della convalida deve limitarsi a un controllo di mera ragionevolezza, con una valutazione ex ante, per verificare se, alla luce degli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, sussistessero ragioni d'urgenza tali da non consentire di attendere il provvedimento del giudice.

Nel caso di specie, le modalità di detenzione del denaro (occultato e suddiviso in banconote di piccolo taglio), lo stato di agitazione del soggetto e l'assenza di una giustificazione immediata sulla provenienza della somma, integravano pienamente l'urgenza di apprendere il bene per evitare che l'indagato se ne disfacesse.

Il Pubblico Ministero sottolinea, inoltre, come il Giudice abbia erroneamente basato la sua decisione su elementi successivi, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, e sia incorso in un'evidente contraddizione, avendo ritenuto "non verosimile" la giustificazione sulla provenienza del denaro ai fini dell'applicazione della misura cautelare personale ma implicitamente verosimile ai fini della cautela reale.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, richiamando a q._sostegno la giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 14971/2022). [OSCURATO:PERSONA] 2Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Questa Corte ha da tempo affermato che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile in quanto si tratta di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione, che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (vedasi, tra tante, Sez. 3 n. 49448 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piacentini, Rv. 227996; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01).

E anche l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 3, convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. è inoppugnabile (così Sez.

Unite, n. 21334 del 31.5.2005, Napolitano, rv. 231055) ( Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 - 01, più di recente Sez. 2, n. 23295 del 24/02/2023, Saccomani, Rv. 284635 - 01; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596 - 01).

Tali principi, benché enunciati in relazione al decreto di sequestro adottato in via d'urgenza del PM, si attagliano al caso in esame, risultando ancor più breve il termine di efficacia della misura adottata dalla polizia giudiziaria e non rientrando il provvedimento impugnato fra quelli contemplati dall'art. 322 bis c.p.p.

Inconferente, infine, risulta il precedente richiamato nel ricorso, relativo all'ordinanza di non convalida dell'arresto, prevedendo l'art. 391 comma 4 c.p.p., ultimo periodo, la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze che decidono la convalida.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA], 29 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] rrabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 novembre 2025, il Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale non convalidava il sequestro preventivo d'urgenza operato dalla polizia giudiziaria sulla somma dì denaro contante di C 2.345,00, rigettando contestualmente l'istanza del Pubblico Ministero di disporre il sequestro preventivo ai fini della confisca per sproporzione, e disponeva la restituzione della somma all'avente diritto. 1Il Giudice motivava la mancata convalida del sequestro ritenendo insussistente il periculum in mora, sulla base della considerazione che "la consistenza della somma sequestrata (C 2.350,00), unitamente al reddito da lavoro percepito dall'arrestato (fra gli C 1.000,00 ed i C 1.200,00 mensili) escludono l'esistenza di un rischio di dispersione della somma che, alla conclusione del giudizio, potrebbe essere confiscata". Avverso tale ordinanza, limitatamente alla parte relativa alla mancata convalida del sequestro, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da violazione di legge, intesa sia come mancanza totale di motivazione sia come violazione dell'art. 321 c.p.p. Sostiene che la decisione di non convalidare il sequestro preventivo d'urgenza sia stata fondata su un argomento inconferente, ovvero l'insussistenza del periculum in mora, profilo che attiene invece alla distinta e successiva valutazione di merito sulla richiesta di adozione del sequestro preventivo. Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe sovrapposto i due piani, omettendo di spendere alcuna argomentazione a sostegno della decisione di non convalidare il sequestro d'urgenza, rendendo così la motivazione mancante e violando l'art. 321 c.p.p. Si deduce nel ricorso che il giudice della convalida deve limitarsi a un controllo di mera ragionevolezza, con una valutazione ex ante, per verificare se, alla luce degli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, sussistessero ragioni d'urgenza tali da non consentire di attendere il provvedimento del giudice. Nel caso di specie, le modalità di detenzione del denaro (occultato e suddiviso in banconote di piccolo taglio), lo stato di agitazione del soggetto e l'assenza di una giustificazione immediata sulla provenienza della somma, integravano pienamente l'urgenza di apprendere il bene per evitare che l'indagato se ne disfacesse. Il Pubblico Ministero sottolinea, inoltre, come il Giudice abbia erroneamente basato la sua decisione su elementi successivi, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, e sia incorso in un'evidente contraddizione, avendo ritenuto "non verosimile" la giustificazione sulla provenienza del denaro ai fini dell'applicazione della misura cautelare personale ma implicitamente verosimile ai fini della cautela reale. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, richiamando a q._sostegno la giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 14971/2022). [OSCURATO:PERSONA] 2Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Questa Corte ha da tempo affermato che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile in quanto si tratta di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione, che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (vedasi, tra tante, Sez. 3 n. 49448 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Piacentini, Rv. 227996; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01). E anche l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 3, convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. è inoppugnabile (così Sez. Unite, n. 21334 del 31.5.2005, Napolitano, rv. 231055) ( Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 - 01, più di recente Sez. 2, n. 23295 del 24/02/2023, Saccomani, Rv. 284635 - 01; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596 - 01). Tali principi, benché enunciati in relazione al decreto di sequestro adottato in via d'urgenza del PM, si attagliano al caso in esame, risultando ancor più breve il termine di efficacia della misura adottata dalla polizia giudiziaria e non rientrando il provvedimento impugnato fra quelli contemplati dall'art. 322 bis c.p.p. Inconferente, infine, risulta il precedente richiamato nel ricorso, relativo all'ordinanza di non convalida dell'arresto, prevedendo l'art. 391 comma 4 c.p.p., ultimo periodo, la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze che decidono la convalida. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA], 29 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] rrabito
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