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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 23210/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35573/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 914/2019 depositata il 19/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (“violazione dell’articolo 360, numero 3, in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile; articoli 2490 e 2697 del codice civile”) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 914/2019 che , pr o nunziando nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.fall. promoss o dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionecontro l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e il liquidatore [OSCURATO:PERSONA], ha r igettato l’appello del primo e accolto parzialmente l’appello d el secondo, perciò rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 328.000,00.

2. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale (“Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell'art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente.

Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 112 c.p.c. violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato e omessa pronunzia”).

3. – Con nota di deposito del 29 . 4 .2025 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese (salve le spese di registrazione delle sentenze intervenute, rimaste a carico del ricorrente), per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione della conclusa transazione stragiudiziale della causa, sottoscritto dal ricorrente, dai suoi difensori e per adesione anche dal procuratore della curatela fallimentare , munito di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ;

5. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) .

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35573/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 914/2019 depositata il 19/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (“violazione dell’articolo 360, numero 3, in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile; articoli 2490 e 2697 del codice civile”) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 914/2019 che , pr o nunziando nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.fall. promoss o dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionecontro l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e il liquidatore [OSCURATO:PERSONA], ha r igettato l’appello del primo e accolto parzialmente l’appello d el secondo, perciò rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 328.000,00. 2. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale (“Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell'art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente. Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 112 c.p.c. violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato e omessa pronunzia”). 3. – Con nota di deposito del 29 . 4 .2025 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese (salve le spese di registrazione delle sentenze intervenute, rimaste a carico del ricorrente), per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione della conclusa transazione stragiudiziale della causa, sottoscritto dal ricorrente, dai suoi difensori e per adesione anche dal procuratore della curatela fallimentare , munito di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Co