CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cante a ragione della condotta oppositiva del Badwy - e ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni rese 5dall'imputato - sul punto dal quale sarebbe iniziata la fuga, sulla sua durata e sulle modalità della condotta di guida- dalle risultanze delle comunicazioni audio tra l'auto degli agenti impegnati nell'inseguimento e la centrale operativa. Da queste comunicazioni risultava, infatti, che la richiesta di intervento di altre pattuglie, in ausilio di un inseguimento, era stata formulata solo alle ore 00:36:30, dando atto che la vettura fuggitiva si trovava in via Imbonati e che, alle ore 00:39:27, i verbalizzanti avevano comunicato di avere raggiunto l'autovettura in prossimità del supermercato Esselunga di via [OSCURATO:PERSONA] e avevano già ammanettato i presenti. Secondo le conclusioni del Giudice la durata dell'operazione (di durata poco superiore ai due minuti) era incompatibile con la descrizione contenuta nell'annotazione di polizia, secondo la quale l'imputato aveva attraversato almeno sei incroci, a folle velocità, zigzagando tra le vetture in marcia in ciascuna delle corsie, sorpassando ed invadendo la corsia opposta in presenza di chiara linea di mezzeria e ignorando le lanterne semaforiche e, quindi, i segnali sonori e lampeggianti dell'auto della Polizia con la quale lo si invitava ad arrestare la marcia. 5. Rileva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. e sul punto della consapevolezza dell'altrui innocenza, è ineccepibile, essendo fondata sul contenuto di una parte dell'annotazione del tutto silente in relazione a quanto accaduto al momento del fermo e all'uso dello . sfollagente, fatto, viceversa, per cui l'agente di polizia è sottoposto a processo per il reato di lesioni, circostanza pacificamente acclarata, a mezzo consulenza tecnica anche nel procedimento in esame, sulla base dei referti e delle foto allegate. In materia di calunnia, per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza. Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della 6persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che, in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 - 01). Può, in altre parole, affermarsi che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8), come anticipato, è ineccepibile e fa corretta applicazione dei principi generali in materia, innanzi illustrati, pervenendo all'assoluzione dell'imputato con la formula che il fatto non sussiste sulla base della ritenuta significatività degli elementi omessi nell'annotazione, in cui veniva riportato un racconto a dir poco sminuito e privo di quei dettagli che, non a caso, costituiscono espressione di un uso inappropriato dei poteri spettanti agli agenti in qualità di pubblici ufficiali, manifestatosi, in specie con riferimento al Varanese, nell'uso della forza fisica, in assenza di adeguata giustificazione. 6.L'operazione ricostruttiva compiuta dal Giudice risulta vieppiù completa con riferimento alle conclusioni che investono il reato di resistenza, sul quale si concentrano i rilievi del ricorrente che propongono una rilettura sfavorevole all'accusato delle risultanze di prova che, viceversa, sulla base della coerente applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., hanno condotto al proscioglimento per insufficienza di prove riguardo all'attitudine minatoria e violenta della condotta di fuga dell'imputato. 76.1.11 ricorrente ha richiamato i precedenti questa Corte in materia, secondo cui, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 - 01). Un principio via precisato affermando, sempre esaminando il caso della manovre poste in essere nel corso dell'inseguimento di polizia, che non è necessario che tali manovre si risolvano nella creazione di un pericolo per la pubblica incolumità di pedoni o altri utenti della strada poiché il reato è integrato anche dalla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). E' stata, infine, ritenuta idonea ad integrare la violenza — e non la semplice minaccia - la fuga in auto attraverso una condotta di guida obiettivamente pericolosa, che ponga in pericolo l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915). Mette conto rilevare che, in tali casi, l'agente non si limita a tentare un commodus discessus a bordo di un'autovettura, ma tiene un comportamento di guida che, in considerazione della pericolosità delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e della messa a repentaglio dell'incolumità di essi e degli altri utenti della strada, integra gli estremi della "violenza" o della minaccia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice in parola. In conclusione, una condotta di fuga meramente passiva non dà luogo al reato in esame e, generalmente, viene individuata (Sez. 6, n. 35448 del 08/07/2002, dep. 2003, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226686 - 01) nella condotta di guida in cui l'agente si limiti a mantenere una velocità elevata, richiedendosi, per la integrazione del reato, una condotta di fuga connotata, invece, da sia pur minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell'incolumità personale dei pubblici ufficiali o degli utenti della strada. Al maggior grado di pericolosità delle manovre poste in essere per sottrarsi all'inseguimento in corso e alla messa a repentaglio dell'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada, corrisponderà non una mera minaccia ma una vera e propria condotta di violenza oppositiva. 8Una conclusione, questa, che postula un attento e puntuale accertamento delle modalità esecutive del comportamento di guida tenuto dall'agente che non è, pertanto, idoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice quando si risolva nella mera fuga, anche a velocità elevata, ma, viceversa, ravvisabile nella condotta di guida che intralci attivamente l'atto d'ufficio del pubblico agente, con una condotta violenta o comunque lato sensu intimidatoria, volontaria e diretta a tale scopo, tenuta nei confronti degli agenti. 6.2. La sentenza in esame ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha ritenuto elementidecisivi, ai fini della valutazione della condotta dell'imputato, la durata della fuga ricostruita, a riscontro della linea difensiva dell'imputato - non potendo ritenersi attendibile per le ragioni indicate al punto 2. l'annotazione di polizia giudiziaria - sul contenuto delle registrazioni audio relative alle comunicazioni degli equipaggi che avevano preso parte all'intervento e sulle risultanze dell'analisi dei tabulati dell'imputato e del connazionale che se, da un lato, accertavano che questi non aveva chiesto alcun intervento di un'ambulanza e che aveva ricevuto la chiamata del Badwy (e non il contrario), dall'altro lato, confermavano la compatibilità con l'itinerario di fuga descritto e del suo inizio nel punto indicato dall'imputato. Centrale nella ricostruzione del Giudice risulta la ricostruzione della durata dell'intervento, che si era risolto in poco più di due minuti tra le ore 00.36:30, momento in cui gli agenti avevano segnalato la fuga di un'auto lungo via Innbonati, e l'ora 00:39:27, momento in cui gli agenti avevano comunicato di avere raggiunto l'auto in prossimità del supermercato Esselunga in via [OSCURATO:PERSONA] e di avere già ammanettato alcune persone (l'imputato e il connazionale). Un contesto che,. per la breve durata dell'inseguimento e depurato dalla descrizione contenuta nell'annotazione di polizia, non è di per sé idoneo a configurare le modalità di una condotta di guida pericolosa tenuto conto che la presenza di utenti della strada, la velocità di guida, il superamento di incroci e manovre a zig-zag, risultavano solo dal contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria, smentita, su aspetti fondamentali - fra i quali anche l'inizio dell'inseguimento , oltre che la sua durata - da elementi obiettivi desumibili dal contenuto della registrazione. Né possiede rilievo decisivo la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] Daoud, che aveva udito in sottofondo le sirene nel corso della conversazione telefonica con l'imputato e, tuttavia, si trovava in luogo già vicino a quello in cui si sarebbe poi fermato (cioè all'altezza della metro fermata Dergano). Il ricorrente chiede nella parte conclusiva di ribaltare la sentenza di assoluzione sulla base di dati ricostruiti congetturalmente (quali la distanza tra la fermata metro innanzi indicata e il punto in cui l'imputato si era fermato che 9consentirebbero di rilevare la elevata velocità di guida, visto il breve tempo trascorso tra il momento della conversazione attestato dal tabulato e quello del fermo): elementi che la Corte di legittimità non potrebbe porre a base della sentenza di annullamento se non ponendosi a confronto diretto con il materiale probatorio, laddove la Corte, in ordine alla ricostruzione del fatto, può esaminare solo la logicità della motivazione in relazione ad uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, nel caso, insussistenti, stante la completezza, logicità e persuasività della motivazione della sentenza impugnata. 7.Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi della parte civile, in carenza di soccombenza dell'imputato. P.Q. M. Dichiara inamm P.Q.M