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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22097/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/3/2026 dal Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona, con la quale gli veniva applicata la pena finale di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Rilevato che il ricorrente ha proposto un tinico motivo, con il quale deduce genericamente l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'omessa valutazione della congruità della pena.

2. Rilevato che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della .pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica : dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F., n. 28742 del 25/8/2020, Rv.279761).

3. [OSCURATO:PERSONA] che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQ P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/3/2026 dal Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona, con la quale gli veniva applicata la pena finale di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. 2. Rilevato che il ricorrente ha proposto un tinico motivo, con il quale deduce genericamente l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'omessa valutazione della congruità della pena. 2. Rilevato che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della .pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica : dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F., n. 28742 del 25/8/2020, Rv.279761). 3. [OSCURATO:PERSONA] che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.M
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