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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38593/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29274-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (o KAOUACH) PATRICIA; - intimata - avverso la sentenza n. 544/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1/\ [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Vasto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di competenze per varie prestazioni professionali svolte in suo favore.

Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la revoca.

Nel giudizio si costituì l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che l'opposizione venisse respinta.

Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso questa sentenza ha proposto appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 20 marzo 2019, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, sul rilievo che nessuno era comparso né all'udienza del 19 febbraio 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, né alla successiva udienza del 19 marzo 2019, cui la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 309 del codice di rito.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 24 Cost., sul rilievo che la sentenza avrebbe violato il diritto di difesa, anche perché — ad avviso del ricorrente — nulla dimostrava che la sua casella PEC fosse piena, come invece sostenuto dalla Corte d'appello.

Ric. 2019 n. 29274 sez.

M3 - ud. 05-10-2021 -2-

1.1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Il ricorso, infatti, è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché contiene richiami ad atti di causa senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.

Esso, poi, contiene una lunga e generica esposizione di tutta la vicenda processuale, intervallata da considerazioni critiche le quali, però, non riescono ad individuare con la necessaria chiarezza e precisione quali siano le vere censure in diritto.

Ed in rapporto alla motivazione della sentenza, il ricorso è generico, vago, non si misura con le argomentazioni effettivamente spese dalla Corte d'appello, risultando quindi un insieme non distinguibile di osservazioni e critiche che non scalfiscono la solidità della motivazione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Ric. 2019 n. 29274 sez.

M3 - ud. 05-10-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29274-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (o KAOUACH) PATRICIA; - intimata - avverso la sentenza n. 544/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1/\ [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Vasto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di competenze per varie prestazioni professionali svolte in suo favore. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la revoca. Nel giudizio si costituì l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che l'opposizione venisse respinta. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso questa sentenza ha proposto appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 20 marzo 2019, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, sul rilievo che nessuno era comparso né all'udienza del 19 febbraio 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, né alla successiva udienza del 19 marzo 2019, cui la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 309 del codice di rito. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 24 Cost., sul rilievo che la sentenza avrebbe violato il diritto di difesa, anche perché — ad avviso del ricorrente — nulla dimostrava che la sua casella PEC fosse piena, come invece sostenuto dalla Corte d'appello. Ric. 2019 n. 29274 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- 1.1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Il ricorso, infatti, è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché contiene richiami ad atti di causa senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte. Esso, poi, contiene una lunga e generica esposizione di tutta la vicenda processuale, intervallata da considerazioni critiche le quali, però, non riescono ad individuare con la necessaria chiarezza e precisione quali siano le vere censure in diritto. Ed in rapporto alla motivazione della sentenza, il ricorso è generico, vago, non si misura con le argomentazioni effettivamente spese dalla Corte d'appello, risultando quindi un insieme non distinguibile di osservazioni e critiche che non scalfiscono la solidità della motivazione della sentenza impugnata. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2019 n. 29274 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il
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