CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Silvia, MULAS Patrizia,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Aurora;-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna n. 1177/2024, depositata il 20 novembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Al termine di una verifica fiscale effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], veniva redatto processo verbale di constatazione,Numero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026notificato in data 17/12/2016 ad [OSCURATO:PERSONA]. Nel processoverbale di constatazione veniva dato conto che l“attività ispettiva èscaturita da una segnalazione, per il reato ai sensi dell’art. 8 deld.lgs. 74/2000 effettuata alla competente A.G., nei confronti diGianfranco Sale, in qualità di titolare della omonima dittaindividuale, esercente l’attività di “Intermediari di commercio dilegnami e materiale da costruzione”. L’[OSCURATO:PERSONA] emetteval’avviso di accertamento n. TW5013B00160/2017 per l'anno 2011.L’accertamento conteneva il recupero dei costi di cui allefatture per operazioni ritenute inesistenti emesse dal Sale cheammontavano complessivamente a euro 68.045,00 ed eranorelative ai seguenti documenti:A) fatt. n. 02 del 01/07/2011 di euro 18.775,00 di cuiimponibile euro 15.500,00, IVA 21% euro 3.255,00B) fatt. n. 5 del 31/08/2011 di euro 18.775,00 di cuiimponibile euro 15.500,00, IVA 21% euro 3.255,00C) fatt. n. 7 del 30/11/2011 di euro 37.510,00 di cuiimponibile euro 31.000,00, IVA 21% euro 6.510,00D) fatt. n. 8 del 30/11/2011 di euro 7.314,45 di cuiimponibile euro 6.045,00, IVA 21% euro 1.269,45Inoltre, dall’esame della documentazione presentata e diquella acquisita dai verbalizzanti presso gli uffici dellaConfederazione [OSCURATO:PERSONA] di Fonni (cheper gli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014 si era impegnataalla presentazione delle dichiarazioni telematiche dei redditi ed IVAper conto della ditta [OSCURATO:PERSONA]) era emerso che la ditta aveva esibitosolo una parte delle fatture passive relative all’anno 2011 registratenel registro degli acquisti IVA, i cui dati sono stati riportati nelledichiarazioni dei redditi ed IVA presentate per tale annualità.Numero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026In particolare, il ricorrente aveva documentato costi solo percomplessivi euro 53.425,00 la cui IVA alle varie aliquote ammontaa euro 6.699,00.In altri termini, poiché l’imponibile esposto nel quadro VF delladichiarazione IVA presentata ammontava a euro 141.095,00 lefatture che documentano costi relativi a prestazioni ritenuteinesistenti ammontavano a euro 68.045,00 e gli unici costidocumentati ammontavano a euro 53.425,00, l’Ufficio, harideterminato in euro 87.670,00 l’entità dei costi non deducibilicome differenza tra, l’importo imponibile dichiarato (euro141.095,00) e l’importo non deducibile a sua volta ricostruito inquesto modo:- euro 68.045,00, importo delle FOI;- euro 141.095,00 - euro 68.045,00 = euro 73.050,00- euro 73.050,00 - 53.425,00 (importo dei costi documentati)= euro 19.625,00; - Totali costi non deducibili euro 68.045,00 +19.625,00 = euro 87.670,00 - Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] detratta euro 17.682,00.I costi recuperati a tassazione, sia diretta che indiretta, eranopari, quindi, ad euro 87.670,00 di cui euro 68.045,00 relativi allefatture A), B), C) e D) emesse per operazioni inesistenti dalla dittaSale Gianfranco, registrati nel registro acquisti IVA ed esposti indichiarazione e il restante pari a euro 19.625,00 relativo a costinon documentati, neanche in sede contenziosa.In data 4 maggio 2017 il contribuente presentava istanza diaccertamento con adesione. Veniva istaurato il contraddittorio chesi chiudeva senza un accordo e il contribuente proponeva ricorsoavverso l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Numero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con la sentenza n. 67/01/2020, depositata il 25 giugno 2020,la Commissione tributaria provinciale di primo grado rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello, insistendo sul fatto che il Tribunale penale di Nuoro, consentenza n. 475/2019 del 4 luglio 2019, assolveva l’imputato daldelitto ascritto “perché il fatto non sussiste”. La sentenza venivapronunciata a seguito di dibattimento ai sensi dell’art. 530 c.p.p. erisultava irrevocabile.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSardegna, con sentenza n. 1177/03/24, depositata il 20 novembre2024, ha accolto l'impugnazione applicando la novella normativaportata dal d.lgs. 87/2024 che ha introdotto l’art. 21 bis nel d.lgs.74/2000, secondo cui la sentenza penale definitiva di assoluzioneha efficacia di giudicato nel processo tributario.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c..Omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. Il rispettodel principio di corrispondenza della pronuncia al richiesto limita ilpotere interpretativo del giudice, vincolato ai fatti e alle domandedelle parti. La decisione della Corte di giustizia tributaria disecondo grado sarebbe illegittima poiché ha annullato totalmenteNumero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’atto impositivo senza che vi fosse stata richiesta delle parti. Ilcontribuente aveva contestato, infatti, solo il diniego delladeducibilità di costi derivanti da operazioni ritenute inesistentidall’Amministrazione, mentre alcuna argomentazione ilcontribuente aveva svolto allo scopo di contestare la deducibilità diquei costi che l’Amministrazione aveva ritenuto non documentati.1.1. – Il motivo è fondato.In ragione della natura di impugnazione-merito del processotributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata delgiusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice,adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove siaaccertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbiaridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avvisodi accertamento presupposto, con conseguente insussistenzaparziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presuppostolegittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto aricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nellaparte non avente più titolo nell'accertamento originario (Cass. n.39660/2021; Cass. n. 29364/2020).La pronuncia è andata ultra petita, non essendo statacontestata l’indeducibilità di quei costi che non erano statidimostrati. Peraltro, la sentenza penale assolutoria non riguardatutte le questioni oggetto del presente giudizio e la sentenzaimpugnata della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSardegna si è concentrata solo sull’assoluzione penale relativa allefatture per operazioni inesistenti, senza esaminare l’altrofondamento della pretesa tributaria sulla deducibilità dei costi chel’Amministrazione aveva ritenuto non documentati.2. – L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimentodei restanti (con il secondo motivo si contesta la violazione e falsaNumero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 n. 4 del d.lgs.546/92, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessamotivazione: il motivo critica la decisione di appello per lamancanza di motivazione riguardo l’assenza di dimostrazione deicosti deducibili di importo pari a euro 19.625,00. Con il terzomotivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., avendo le parti discusso sia la deduzione deicosti per operazioni inesistenti sia il disconoscimento dei costi nondocumentati. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e/ofalsa applicazione del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109 edell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’avviso di accertamento contestava costi non documentati, e ilcontribuente non ha fornito prove contrarie volte a dimostrarel’effettiva esistenza di tali costi. Con il quinto motivo si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs, 546/92 e deld.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109 nonché dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché il giudice nonpoteva limitarsi ad annullare l’intero atto impositivo, ma dovevaesaminare la pretesa nel merito e quantificarla correttamente).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Numero registro generale 2504/2025Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 11906/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente