Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22717/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa aggravata ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa aggravata ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 22717/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris